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Sentenza

Sentenza n. 234/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento-OMISSIS-. emesso dal Comando 2° Battaglione Carabinieri Liguria in data -OMISSIS-, notificato in data 4 maggio 2021, di rigetto del ricorso gerarchico presentato in data primo marzo 2021 per l'annullamento della sanzione disciplinare della “consegna” di un giorno irrogata dal -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, ed anche contro il suddetto provvedimento presupposto di irrogazione della sanzione disciplinare ed ogni provvedimento consequenziale, al fine di ottenere l'annullamento degli impugnati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202100589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di un giorno di consegna e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna, irrogata per avere, quale comandante di una pattuglia impegnata in servizi di ordine pubblico richiesti dalla Questura, trattenuto il personale in servizio per un turno di durata eccezionale senza informare adeguatamente i superiori del protrarsi dell'impiego. Ha dedotto violazione di legge per l'assenza dei presupposti della sanzione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la richiesta della Questura indicava soltanto l'orario di inizio del servizio e non quello di conclusione, sicché la durata non era prevedibile; che i superiori erano comunque a conoscenza della richiesta e delle caratteristiche del servizio; che aveva comunicato l'eventuale protrarsi dell'impiego almeno fino alle ore 16.00; che vi era difformità tra l'addebito originario, riferito alla mancata comunicazione del protrarsi del turno oltre l'orario richiesto, e la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico, incentrata sulla durata complessiva di diciassette ore; che l'amministrazione non aveva esaminato adeguatamente le memorie difensive né sentito le persone indicate; e che la sanzione era sproporzionata rispetto alla condotta e al suo stato di servizio. Il Ministero ha contestato le censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al difetto di motivazione e di istruttoria concernente la proporzionalità e la scelta della tipologia di sanzione. Ha accertato che la mancata comunicazione ai superiori del protrarsi del servizio oltre le ore 16.00 integrava una violazione degli obblighi di servizio, poiché il militare avrebbe dovuto mantenere informata la catena gerarchica, e ha ritenuto non palesemente irragionevole l'applicazione di una sanzione disciplinare. Ha quindi richiamato i doveri derivanti dagli artt. 713, 717 e 729 del T.U.R.O.M., nella parte relativa all'esecuzione responsabile degli ordini e all'obbligo di informare appena possibile i superiori in caso di dubbi. Tuttavia, la consegna è una sanzione di corpo di rilevante gravità, seconda soltanto alla consegna di rigore, mentre il rimprovero è previsto per le lievi trasgressioni. L'amministrazione non ha adeguatamente motivato perché la condotta dovesse essere qualificata come grave, anziché come lieve, considerato che il ricorrente aveva previamente informato i superiori della non prevedibilità della durata del servizio e che non risultava dimostrato né che avesse consapevolmente impedito la sostituzione del personale né che fossero state effettivamente predisposte misure sostitutive. Il TAR ha pertanto annullato sia la sanzione sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, per carenza di motivazione sulla proporzionalità e sulla scelta della sanzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è richiamata nella parte relativa ai doveri attinenti al grado e agli obblighi di servizio del militare.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è richiamata in relazione al senso di responsabilità richiesto nell'esecuzione del servizio.

  • art. 729 d.P.R. 90/2010

    nella parte in cui prevede che il militare investito di un grado (…) deve eseguire ordini e disposizioni di servizio ricevuti con senso di responsabilità ed esattezza, informando appena possibile i propri superiori in caso di dubbi

    Il militare deve eseguire gli ordini con responsabilità ed esattezza e informare tempestivamente i superiori quando sussistano dubbi o circostanze rilevanti per l'esecuzione del servizio.

  • art. 1358 d.lgs. 66/2010

    La disposizione individua le sanzioni disciplinari di corpo e colloca la consegna, per gravità, subito dopo la consegna di rigore.

  • art. 1360 d.lgs. 66/2010

    è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo

    Il rimprovero è la sanzione prevista per le violazioni lievi delle norme disciplinari e di servizio.

  • art. 1361 d.lgs. 66/2010

    1. Con la consegna sono punite: a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’articolo 751 del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

    Quando la sanzione è scelta per una trasgressione alle norme della disciplina o del servizio, l'amministrazione deve motivare la gravità della condotta che giustifica la consegna, distinguendola dalle violazioni lievi punibili con il rimprovero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni disciplinari di corpo, l'accertamento della violazione dell'obbligo di servizio non esaurisce l'obbligo motivazionale dell'amministrazione: occorre motivare anche la gravità concreta della condotta e la conseguente scelta della tipologia di sanzione.
  • La scelta tra rimprovero e consegna, quando la contestazione riguarda una trasgressione alle norme della disciplina o del servizio, deve essere giustificata mediante una valutazione concreta della gravità della violazione, delle circostanze del fatto e del comportamento complessivo dell'incolpato.
  • La mancata informazione ai superiori sul protrarsi di un servizio può integrare una violazione disciplinare anche quando la durata dell'impiego non fosse originariamente prevedibile; tuttavia, le comunicazioni già effettuate dal militare sulla possibile estensione del servizio devono essere considerate nella valutazione della gravità dell'addebito e della proporzionalità della sanzione.
  • La sanzione disciplinare è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria quando l'amministrazione non chiarisce perché la condotta debba essere qualificata come grave e non considera elementi potenzialmente attenuanti, quali le informazioni già trasmesse ai superiori e l'assenza di prova circa un consapevole impedimento alla sostituzione del personale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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