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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21448/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva condannato i ricorrenti al pagamento di somme ancora dovute in favore del consorzio. I soccombenti avevano impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello di Trento ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c., deducendo, in sintesi, che gli arbitri avessero operato oltre i limiti della convenzione arbitrale, perché questa riguarderebbe solo la società semplice e non i singoli soci; che vi sarebbe stata violazione del contraddittorio, poiché la domanda arbitrale era stata notificata solo alla società e non ai soci, mentre il lodo li aveva poi investiti; che il lodo contenesse disposizioni contraddittorie; e che fosse illegittima la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo e il secondo su ultra petita/violazione del contraddittorio in arbitrato, il terzo sulla asserita contraddittorietà del lodo e sulla condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato il difetto di legittimazione ad agire di una delle ricorrenti, poiché non era stata parte del giudizio arbitrale né del giudizio di appello, richiamando il principio per cui può impugnare il lodo solo chi sia stato formalmente parte dell'arbitrato. Ha poi dichiarato inammissibili per novità le censure relative all'asserito eccesso dei limiti della convenzione arbitrale e alla violazione del contraddittorio, poiché tali questioni non risultavano dedotte nei gradi di merito e non erano rilevabili d'ufficio. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, in quanto non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e riproponeva in modo acritico le precedenti argomentazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 828 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello

  • art. 829 c.p.c.

    nel testo vigente, limita la deducibilità delle violazioni di diritto nei termini indicati dalla Corte

  • art. 404, primo comma, c.p.c.

    richiamato come rimedio esperibile dal terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale

  • art. 831 c.p.c.

    richiamato in relazione al meccanismo di tutela del terzo contro il lodo

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    menzionato come base della condanna per responsabilità aggravata censurata dai ricorrenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. I, 28/05/2003, n. 8545

    utilizzata per affermare che può impugnare il lodo solo chi sia stato parte formale dell'arbitrato

  • Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787

    richiamata sul divieto di proporre in cassazione questioni nuove non trattate nei gradi di merito

  • Cass., Sez. I, 17/07/2007, n. 15952

    richiamata sul requisito di specificità, completezza e riferibilità dei motivi di ricorso

  • Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478

    richiamata per definire come non motivo la censura che non si confronti con la decisione impugnata

Massime di principio

  • L'impugnazione del lodo arbitrale e il successivo ricorso per cassazione possono essere proposti solo da chi sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale; il terzo estraneo, anche se titolare del rapporto sostanziale, deve tutelarsi con gli ordinari rimedi previsti per i terzi.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non dedotti nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio o costituiscano semplici nuovi profili giuridici di questioni già trattate sulla base degli stessi fatti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata: se si limita a riproporre in modo generico o acritico censure già svolte senza confrontarsi con la ratio decidendi, è inammissibile.
  • La deduzione di vizi del lodo o del procedimento arbitrale deve essere tempestivamente prospettata nel giudizio di merito; altrimenti la censura resta preclusa in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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