Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8070/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva condannato l'imputato per il reato di tentativo di frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.) per la vendita di occhiali da sole con marchio CE contraffatto. Il ricorrente sosteneva che i prodotti fossero assistiti da certificazioni di conformità rilasciate dal Gruppo Intertek e che tali test report fossero state redatte anteriormente all'apposizione del marchio, contestata come commessa nel 2020; deduceva quindi un travisamento della prova e la preesistenza della documentazione utile a legittimare l'apposizione del marchio CE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha confermato la ragione della Corte di appello: al momento del controllo l'imputato non aveva esibito la documentazione richiesta, i documenti prodotti successivamente non sono stati dimostrati come riferibili con certezza ai beni sequestrati, alcuni documenti erano in lingua inglese non tradotti, le date e i contenuti non comprovavano la preesistenza della dichiarazione di conformità all'apposizione del marchio CE e non risultava accertato l'accreditamento dell'organismo che avrebbe rilasciato le certificazioni. Di conseguenza rimane efficace la sentenza d'appello (pena rideterminata in mesi quattro e beneficio della non menzione), e al ricorrente sono state addebitate le spese del procedimento di cassazione e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 515 cod. pen.

    art. 56 e art. 515 Codice Penale

    Configurano il tentativo di frode in commercio per la messa in vendita di prodotti con marcatura CE contraffatta; la marcatura CE contraffatta è di per sé idonea a determinare la divergenza qualitativa richiesta per il reato.

  • Regolamento (CE) n. 765/2008

    Regolamento (CE) n. 765/2008

    Stabilisce le regole per la valutazione della conformità e l'obbligo di predisporre documentazione tecnica e dichiarazione di conformità prima di apporre il marchio CE; attribuisce agli operatori obblighi di disponibilità della documentazione alle autorità di vigilanza.

  • Direttiva 30/2014/UE

    Richiama requisiti europei in materia di conformità di prodotti e presupposti per la marcatura e la libera circolazione nel mercato UE.

  • d.lgs. n. 196/2007 testo modificato dal d.lgs. n. 80/2016

    D.Lgs. 196/2007, come modificato dal D.Lgs. 80/2016

    Recepisce norme europee in materia di valutazione della conformità e obblighi per operatori economici nell'ambito nazionale, richiamato come quadro normativo di riferimento per la documentazione di conformità.

  • art. 19 del Regolamento europeo citato

    art. 19 del Regolamento citato

    Attribuisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere di richiedere documentazione e campioni, e stabilisce che rapporti di prova o certificati da organismi accreditati debbano essere tenuti in considerazione; crea l'obbligo di collaborazione degli operatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 Codice di Procedura Penale

    Prevede l'addebito delle spese e l'ammenda alla parte soccombente in caso di ricorso inammissibile non imputabile a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per fissare la somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione

    varie pronunce citate in motivazione (es. Sez. 3, n. 17686/2018 e altre)

    Conferma che la mancata esibizione della documentazione di conformità al momento del controllo è indice significativo di irregolarità e non comporta un'inversione illegittima dell'onere della prova a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • La marcatura CE contraffatta è di per sé idonea a integrare, come elemento del reato, la divergenza qualitativa richiesta per il tentativo di frode in commercio.
  • Gli operatori devono essere in grado di esibire, al momento dei controlli, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità preesistente all'apposizione del marchio CE; la mancata esibizione è un elemento significativo a carico dell'operatore.
  • Documentazione prodotta successivamente al controllo deve essere chiaramente riferibile ai beni sottoposti a sequestro e, se in lingua straniera, corredata da traduzione ove necessario; altrimenti non ha efficacia liberatoria automatica.
  • La responsabilità primaria circa la conformità del prodotto ricade sul produttore; distributori e importatori hanno obblighi di diligenza e di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.
  • La semplice produzione di attestazioni generiche o di documenti che non comprovano l'effettiva applicazione delle procedure di certificazione non esclude la rilevanza penale della detenzione o messa in vendita di prodotti con marcatura contraffatta.
  • In casi analoghi, per difendersi efficacemente è necessario dimostrare la preesistenza e la diretta riferibilità della documentazione di conformità al momento dell'apposizione del marchio CE sui singoli lotti sequestrati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.