Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11102/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati in materia di armi aggravati dall'aver agevolato il clan Giannelli (collegato all'"Alleanza di Secondigliano"). Il motivo unico denunciava vizi di motivazione e inosservanza delle norme processuali (artt. 292 e 309 c.p.p.), in quanto il GIP avrebbe redatto l'ordinanza usando la tecnica del "copia-incolla" dall'istanza del PM senza autonoma valutazione, in particolare sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente sosteneva inoltre che neppure il Tribunale del riesame avesse dato adeguata risposta alle specifiche censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo l'uso del "copia-incolla" se accompagnato da analisi e motivazioni autonome; ha rilevato che non sussiste perfetta coincidenza tra la richiesta del PM e l'ordinanza del GIP e che l'organo giudicante aveva fornito autonome valutazioni (pag. 272 e ss.). Il Tribunale del riesame, inoltre, aveva svolto uno specifico e autonomo vaglio sulla gravità degli indizi, sulle esigenze cautelari e sull'aggravante 416-bis.1, richiamando elementi probatori (in particolare conversazioni intercettate in cella tra Ranavolo e Giannelli che evidenziavano il ruolo del capo-clan e la destinazione delle armi al sodalizio). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riferito al contenuto e alla forma della motivazione: la Corte considera ammissibile una motivazione anche per relationem o parziale riproduzione dell'istanza del PM se accompagnata da un vaglio critico dell'organo giudicante

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul provvedimento cautelare; la Corte ricorda che il tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare eventuali insufficienze motivazionali purché esista un minimo substrato argomentativo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per fatti commessi al fine di agevolare associazione di tipo mafioso: la Corte valuta che la presenza dell'aggravante può essere desunta da elementi concreti (es. conversazioni intercettate) che dimostrino il nesso tra armi e scopo di rafforzamento/agevolazione del sodalizio e il ruolo del singolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; qui applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (3.000 euro) a carico del ricorrente

  • Cass. Sez. 2, Sent. n. 13604/2020 (Torcasio)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la tecnica del "copia-incolla" è legittima se accompagnata da analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni del convincimento

  • Cass. Sez. 6, Sent. n. 10590/2017 (Liccardo)

    Richiamata per il principio che il tribunale del riesame può integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo se esiste una motivazione, anche sintetica, su cui basare il contraddittorio

  • Cass. Sez. 5, Sent. n. 3581/2015 (Carpentieri)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a conferma del potere del riesame di integrare e valutare autonomamente le ragioni della misura cautelare

Massime di principio

  • L'uso della tecnica del "copia-incolla" dall'istanza del PM non invalida automaticamente un provvedimento cautelare se il giudice dimostra, anche brevemente, valutazioni autonome e un minimo vaglio critico dei fatti
  • Il tribunale del riesame ha il potere/dovere di integrare o precisare le motivazioni del provvedimento cautelare e può effettuare una nuova e autonoma valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari
  • Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è necessario valutare il nesso specifico tra il fatto (es. detenzione/porto di armi) e la finalità di agevolazione del sodalizio mafioso; elementi quali conversazioni intercettate che indicano destinazione e ruolo possono essere ritenuti sufficienti
  • In cassazione, motivi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La motivazione può essere sintetica ma non deve essere del tutto priva di vaglio critico: se manca completamente un sostrato argomentativo idoneo, il riesame non può sopperire

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.