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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10727/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita con costituzione di vitalizio stipulato da un coniuge, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, avente ad oggetto un fabbricato edificato su un terreno che il disponente affermava provenire da successione paterna. L’altra coniuge ha agito per far dichiarare la nullità dell’atto, assumendo che il bene fosse entrato nella comunione legale e che il marito avesse disposto anche della sua quota; in subordine ha chiesto il pagamento del 50% del valore dell’immobile. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato, ritenendo che il bene non fosse di proprietà esclusiva dell’alienante e che non fosse stata dimostrata l’esclusione dalla comunione. Con il ricorso per cassazione la convenuta/acquirente ha dedotto violazione degli artt. 177, 179, 934 e 2697 c.c., sostenendo che il terreno era escluso dalla comunione perché pervenuto al coniuge per successione, che la denuncia di successione era sufficiente a provare tale provenienza e che, per accessione, anche il fabbricato edificato sul terreno apparteneva in via esclusiva al proprietario del suolo; ha inoltre lamentato l’erronea inversione dell’onere della prova a carico sua anziché dell’attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, pur in assenza di formale indicazione numerica della rubrica, perché le censure erano chiaramente riconducibili al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha poi accolto il ricorso nel merito, cassando la sentenza impugnata. Ha stabilito che i beni acquistati per successione sono esclusi dalla comunione legale ex art. 179, comma 1, lett. b), c.c.; che, nel caso di specie, la documentazione richiamata dava conto della provenienza successoria del terreno, sicché non era corretto pretendere ulteriori prove della proprietà esclusiva del bene da parte del disponente; che era invece l’attrice a dover provare un proprio titolo di comproprietà. Ha inoltre affermato che, se il terreno è di proprietà esclusiva di uno dei coniugi e il fabbricato vi viene edificato in costanza di matrimonio, opera il principio dell’accessione ex art. 934 c.c., non derogato dalla comunione legale: la costruzione è a sua volta personale del proprietario del suolo. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è ammissibile quando le censure, pur senza formule sacramentali, sono immediatamente riconducibili alla violazione di legge denunciata.

  • art. 177 c.c.

    Disciplina gli acquisti in comunione legale, che hanno carattere derivativo e negoziale; non si applica agli acquisti a titolo originario come l’accessione.

  • art. 179, comma 1, lett. b), c.c.

    Esclude dalla comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di successione.

  • art. 934 c.c.

    Il proprietario del suolo acquista per accessione, ipso iure, la proprietà della costruzione edificata sul terreno; tale principio non è derogato dalla comunione legale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della comproprietà del bene, una volta allegata la provenienza successoria del terreno e la sua esclusione dalla comunione, grava sulla parte che afferma di vantare una quota del bene.

Massime di principio

  • Nel regime di comunione legale, i beni pervenuti a un coniuge per successione restano personali e non entrano nella comunione, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), c.c.
  • La prova della provenienza successoria del bene è sufficiente a fondare l’esclusione dalla comunione; non può pretendersi dal coniuge che invoca l’esclusione una prova ulteriore della proprietà esclusiva quando tale provenienza risulta dalla documentazione prodotta.
  • Quando si contesta la comproprietà di un bene sulla base della comunione legale, l’onere di provare un titolo di comproprietà incombe su chi la afferma.
  • La costruzione realizzata su un terreno di proprietà esclusiva di un coniuge, anche se eseguita durante il matrimonio e con contributo di entrambi, segue il principio dell’accessione e appartiene al proprietario del suolo.
  • Il coniuge non proprietario che abbia contribuito economicamente alla costruzione non acquista un diritto reale sul fabbricato, ma può far valere, se provato il proprio apporto, un diritto di ripetizione delle somme spese.

Come è indicizzato

MaterieProprietàComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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