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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 871/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che respingeva la loro istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione relativo a un corpo di fabbrica di mq.110 ritenuto interamente abusivo. Hanno dedotto: (1) carenza di istruttoria e di individuazione delle opere da demolire, sostenendo che la revoca operata per alcune porzioni fino al 29/04/2006 avrebbe escluso la demolizione di parti già regolarizzate o prescritte e che la demolizione risulterebbe tecnicamente ed economicamente ineseguibile e travolgente per parti non più soggette a demolizione; mancanza di CTU per delimitare con precisione le porzioni da abbattere; (2) violazione del principio di proporzionalità (richiamando art.2 Cost. e art.8 CEDU) perché l'immobile sarebbe l'unica abitazione del nucleo familiare e la demolizione lede irragionevolmente la loro sfera di vita privata e familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito la Corte ha ritenuto i motivi: (a) generici e infondati perché la ricostruzione dei giudici di merito ha evidenziato che l'intero manufatto, inclusi piani superiori e superfetazioni, era stato accertato come abusivo con pronunce passate in giudicato; le pronunce successive di prescrizione relative a talune fasi dei lavori non incidono sull'ordine di demolizione già divenuto definitivo per altre parti; (b) la censura costituzionale e convenzionale (proporzionalità art.2 Cost./art.8 CEDU) è stata giudicata inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione e, in ogni caso, priva di allegazioni puntuali e documentate (redditi, impossibilità di reperire un alloggio alternativo, condizioni abitative effettive). La Corte ha confermato che l'ordine di demolizione ha natura di restitutio in integrum e può comprendere anche opere aggiuntive/accessorie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9

    art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380/2001

    L'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art.31 riguarda l'intero manufatto abusivo e comprende le opere accessorie, complementari e le superfetazioni successive; l'obbligo è inteso come restitutio in integrum dello stato dei luoghi

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2

    Richiamato dai ricorrenti per profili di dignità e tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che argomentazioni generiche non siano idonee a fondare in Cassazione una questione costituzionale non trattata in sede di merito

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8

    Invocato in termini di principio di proporzionalità rispetto all'ingerenza nella vita privata/familiare; la giurisprudenza europea richiede allegazioni concrete (es. che l'immobile sia unica abitazione, impossibilità oggettiva di alternativa) che i ricorrenti non hanno fornito, inoltre la questione non era stata adeguatamente svolta in sede di merito

  • Codice di procedura penale, art. 611

    La causa è stata trattata 'cartolarmente' ai sensi di questa norma, ossia sulla base degli atti scritti senza discussione orale

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione per reati edilizi ha carattere di 'restitutio in integrum' e può comprendere l'intero edificio e le successive superfetazioni/accessori anche se alcune parti siano state oggetto di separati provvedimenti o di prescrizione
  • Decisioni di prescrizione o verbali di dissequestro relativi a porzioni di lavori non incidono automaticamente su ordini di demolizione definiti con altra pronuncia passata in giudicato
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche, non ripetitive delle argomentazioni già decise in sede di merito e corredate di elementi nuovi o di chiara rilevanza giuridica; motivi generici o di mero dissenso sul fatto/merito sono inammissibili
  • Le questioni di legittimità costituzionale o convenzionale (es. principio di proporzionalità/art.8 CEDU) richiedono, per essere efficaci, una preliminare e puntuale allegazione dei fatti che giustifichino la tutela (es. prova che l'immobile è unica abitazione, situazione economica concreta, impossibilità oggettiva di trovare soluzioni alternative) e vanno sollevate nel corso del giudizio di merito
  • Se l'esecuzione materiale della demolizione appare tecnicamente complessa o potenzialmente dannosa per parti non abusive, la via corretta è richiedere in sede di esecuzione misure istruttorie (es. CTU) e prospettare elementi di fatto concreti; la richiesta di CTU evocata solo in Cassazione è tardiva e inefficace

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