Cassazione Civile, Ordinanza n. 05153/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore; condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società estera su istanza di un condominio. Nel procedimento prefallimentare, la notifica dell’istanza presso la sede londinese apparente non era andata a buon fine; era emerso che l’amministratore indicato era deceduto e che non risultava sostituito. Il tribunale aveva quindi nominato un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio della società. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo regolarmente instaurato il contraddittorio davanti al curatore speciale e osservando che la nomina del nuovo amministratore risultava comunicata al registro inglese solo in data molto successiva, senza prova di una sua effettiva assunzione della carica in epoca anteriore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, nullità del procedimento e comunque violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa: ha sostenuto che il socio unico, poi nominato legale rappresentante, aveva ricevuto comunicazione della data dell’udienza prefallimentare fissata per il 15.12.2021, ma che l’udienza era stata poi anticipata al 10.11.2021 senza che egli ne fosse informato; ciò avrebbe impedito alla società di costituirsi e difendersi. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile perché le censure erano generiche rispetto agli accertamenti di fatto della corte territoriale e, soprattutto, perché la doglianza sull’anticipazione dell’udienza era nuova e non risultava proposta nel giudizio di reclamo. Ha inoltre escluso che il socio unico, non ancora legale rappresentante alla data del provvedimento di anticipazione, avesse diritto a riceverne comunicazione nella sola qualità di socio unico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la censura non colpisse in modo specifico gli accertamenti di merito sulla mancata prova della pretesa nomina anticipata del nuovo amministratore e sulla conseguente legittimità della notifica al curatore speciale. Inoltre, la doglianza relativa all’anticipazione dell’udienza prefallimentare è stata considerata nuova, perché non dedotta nel reclamo davanti alla corte d’appello, e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte non entra nel merito del suo contenuto, ma considera il reclamo già definito in appello
la censura di nullità è prospettata in modo improprio e comunque ritenuta generica rispetto agli accertamenti di fatto compiuti in appello
la dedotta violazione di legge è dichiarata inammissibile perché la doglianza si fonda su una questione nuova non dedotta nel giudizio di merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
viene richiamato come norma che ha inserito nell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure formulate in modo generico contro l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando esse non ne colgano specificamente la ratio decidendi.
- Una doglianza fondata su un fatto o su una questione giuridica non dedotta nel giudizio di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- Se l’organo legale della società risulta cessato o non sostituito e la nomina del nuovo rappresentante non è provata tempestivamente, è legittima la instaurazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale nominato per la rappresentanza in giudizio.
- Il socio unico, in assenza di prova della sua qualità di legale rappresentante alla data del provvedimento, non ha diritto a ricevere le comunicazioni processuali riservate al rappresentante legale della società.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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