Cassazione Civile, Ordinanza n. 21510/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da cartelle di pagamento emesse dalla Regione Lazio per crediti di natura tributaria per complessivi euro 648,64. La destinataria delle cartelle aveva proposto opposizione deducendo l’omessa notifica delle cartelle e la prescrizione; in primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notificazione. In appello, l’impugnazione proposta dalla contribuente riguardava solo la regolazione delle spese di lite: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che la liquidazione di euro 200,00 fosse inferiore ai parametri e aveva rideterminato le spese in euro 525,00, ma aveva omesso di porre a carico della Regione le spese del grado di appello, affermando che, per la mancata costituzione dell’ente, nulla doveva disporsi. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c.: da un lato per l’omessa regolamentazione delle spese, dall’altro per l’asserita implicita compensazione non sorretta da alcuna motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto entrambi i motivi, osservando che nel processo tributario la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese e che l’eventuale compensazione è ammissibile solo se la sentenza indichi specificamente gravi ed eccezionali ragioni, non potendo il giudice omettere del tutto la statuizione sulle spese né giustificarne la mancata liquidazione con la sola mancata costituzione della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché provveda nuovamente sulle spese del giudizio di appello e anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notifica del ricorso è stata ritenuta tempestiva perché eseguita entro il termine semestrale applicabile alla sentenza non notificata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiama, nel processo tributario, il termine per impugnare la sentenza non notificata secondo il rinvio all’art. 327 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge sulla disciplina delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese; la compensazione è ammessa solo con esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda, incluse le spese, non potendo ometterne la decisione.
Viene richiamato quale regola generale di condanna della parte soccombente alle spese.
artt. 24 e 111 Cost.
L’omessa statuizione sulle spese è letta come lesione della tutela giurisdizionale effettiva e del principio di completezza della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regolazione delle spese è doverosa e segue, in linea generale, la soccombenza: la mancata costituzione della controparte non legittima di per sé l’omessa pronuncia o la mancata liquidazione delle spese.
- La compensazione delle spese nel giudizio tributario è eccezionale e richiede una motivazione specifica, fondata su gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione illogica, erronea o meramente apparente integra violazione di legge.
- L’omessa statuizione sulle spese costituisce vizio denunciabile in cassazione perché viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la necessità di una tutela giurisdizionale completa.
- Quando la sentenza di merito decide sull’an debeatur delle spese ma omette la concreta liquidazione o ne dispone indebitamente la non debenza, la cassazione con rinvio è la soluzione corretta per consentire al giudice di merito di provvedere nuovamente.
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