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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'assegno sociale, ma la domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. In cassazione è stato proposto un unico motivo formalmente qualificato come violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; tuttavia la censura non indicava specificamente quali norme fossero state violate né quali affermazioni di diritto della sentenza impugnata fossero in contrasto con esse. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello circa il superamento del limite reddituale necessario per ottenere l'assegno sociale e l'insussistenza della prova dello stato di bisogno. La Corte ha inoltre rilevato che si trattava di una decisione sorretta da doppia conforme, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale, non essendo state indicate le divergenze tra le ragioni della decisione di primo grado e quelle della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse solo apparentemente denunciato come violazione di legge, ma in realtà diretto a censurare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, senza la necessaria specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle pertinenti affermazioni di diritto della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il limite del doppio conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude la revisione in cassazione dell'accertamento di fatto quando il ricorrente non indichi le differenze tra le motivazioni delle due sentenze di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo ex n. 3 deve indicare puntualmente le norme asseritamente violate e spiegare in modo intelligibile in che cosa la sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse; non è ammissibile usare questa censura per contestare soltanto la ricostruzione del fatto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell'ordinanza nel termine di legge.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha confermato che nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità secondo il regime applicato nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e non individua le proposizioni in diritto della sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con tali norme.
  • Non è consentito trasformare il vizio di violazione di legge in una mera critica alla valutazione delle prove o all'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di primo grado e quella di appello sono conformi nella ricostruzione dei fatti, l'accertamento fattuale resta precluso in cassazione se il ricorrente non dimostra e non illustra le differenze tra le due motivazioni.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve colpire un errore di sussunzione o di interpretazione della norma; se investe soltanto la fattispecie concreta, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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