Cassazione Penale, Ordinanza n. 16730/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione è stata assunta nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva definito il procedimento con concordato in appello. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non è proponibile contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, perché l'accordo sulla pena e la rinuncia alle questioni rinviate all'intesa precludono la deduzione in cassazione di motivi relativi alla responsabilità, anche se formalmente attinenti alla motivazione.
Norme richiamate
indicato come uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità dell'imputato; non è oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
indicato come uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità dell'imputato; non è oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
consente la trattazione de plano del ricorso e la pronuncia di inammissibilità nel caso in esame.
richiamata come legge di modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- La definizione del procedimento mediante concordato in appello comporta una preclusione processuale ampia: le questioni coperte dall'accordo, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio, non possono essere poi rimesse in discussione in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la motivazione sulla responsabilità penale in relazione a una sentenza resa a seguito di concordato in appello, poiché l'interessato ha rinunciato alla deduzione di tali questioni in funzione dell'accordo sulla pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nei casi in cui l'inammissibilità sia ricavabile ictu oculi dalla natura della sentenza impugnata e dal tipo di motivo proposto, la Corte può decidere con rito de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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