Cassazione Penale, Sentenza n. 18883/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per delitti di diffamazione commessi tramite il quotidiano "La Provincia di Cosenza" (in qualità di direttore responsabile e per articoli non firmati) e tramite il social network Facebook, con attribuzione alla vittima di comportamenti illeciti, accostamenti alla figura di terroristi e frasi offensive e ingiuriose; censurate anche questioni processuali relative a nullità dell'udienza preliminare, mancata notifica del decreto di citazione a giudizio, omissione della formale apertura del dibattimento, ammissione e assunzione di prove e attribuzione del profilo Facebook all'imputato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha rigettato i motivi concernenti le presunte nullità processuali (omessa apertura del dibattimento, contenuto dell'avviso di udienza preliminare, notifica del decreto di citazione, omesso esame dell'imputato) e ha confermato la valutazione di attribuzione dei post Facebook all'imputato sulla base di convergenti indizi. Tuttavia, ha annullato la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio (pena di 8 mesi di reclusione) e ha disposto il rinvio al giudice di merito affinché verifichi e motivi adeguatamente la sussistenza dell'"eccezionale gravità" della condotta necessaria per l'applicazione della pena detentiva ai sensi dell'art. 595, comma 3 c.p.; in mancanza il giudice del rinvio dovrà rimodulare la pena, anche d'ufficio. Le statuizioni di condanna e la responsabilità penale sono altrimenti confermate; la questione civilistica (risarcimento) resta da liquidare in separato giudizio
Norme richiamate
art. 81, comma 2 e art. 595, comma 3, cod. pen.
Norma che incrimina la diffamazione e prevede, per la forma commessa con mezzo di pubblicità (stampa, internet), una sanzione che può comprendere la reclusione: la Corte richiama che l'applicazione della pena detentiva è ammessa solo nei casi di "eccezionale gravità" della condotta
legge 8 febbraio 1948 n. 47, art. 13
Normativa sulla stampa che può concorrere a qualificare la responsabilità in caso di diffamazione commessa tramite quotidiani; richiamata in relazione alla diffusione per mezzo della stampa
Principi di individuazione e commisurazione della pena: la Corte sottolinea l'obbligo per il giudice di merito di motivare specificamente quali elementi giustifichino l'opzione per la pena detentiva, soprattutto alla luce del limite costituzionale della reclusione per diffamazione
art. 419 cod. proc. pen., comma 7 e comma 1
Disciplina del decreto per l'udienza preliminare e delle indicazioni da dare sull'eventuale giudizio in assenza: la Corte ritiene che la mancata indicazione formale delle norme non determini automaticamente la nullità se l'imputato è stato comunque adeguatamente informato e non ha eccepito tempestivamente
art. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies cod. proc. pen.
Norme richiamate dall'art. 419 riguardanti le conseguenze della mancata comparizione: la Corte osserva che l'omissione dei riferimenti non è decisiva se la parte non ha sollevato l'eccezione nella prima difesa e se l'informazione effettiva è stata comunque fornita
art. 484 e ss. e art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in ordine alla rappresentanza e assistenza dell'imputato (sostituzione del difensore, notifiche): la Corte ha ritenuto infondate le censure, osservando l'assenza di prova di pregiudizio per la difesa
art. 491, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla riunione di procedimenti: la Corte tiene conto che la richiesta di riunione fu formulata prima dell'escussione dei testimoni ed è stata considerata e decisa nel merito
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e)
Limiti e contenuto del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che per censure in ordine a error in procedendo (lett. c) può esaminare anche i fatti, mentre è preclusa la verifica quando si denunci la sola mancanza o manifesta illogicità della motivazione (lett. e) salvo i casi previsti
art. 477, comma 2 cod. proc. pen.
Regola sul differimento del dibattimento per impedimento del difensore: la sospensione è ammessa solo per ragioni di assoluta necessità; nel caso la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta non manifestamente illogica
Massime di principio
- L'omissione formale della dichiarazione di apertura del dibattimento non determina automaticamente nullità: rileva l'effettiva possibilità della difesa di intervenire, assistere e proporre questioni; se non c'è pregiudizio la censura è infondata
- L'avviso di udienza preliminare che non esplicita tecnicamente i riferimenti agli artt. 420-bis e seguenti non è necessariamente nullo se l'imputato è comunque stato informato delle conseguenze dell'assenza e non ha eccepito tempestivamente
- Le questioni processuali devono essere sollevate tempestivamente e con specificità: motivi generici o aspecifici sono preclusi in sede di cassazione
- L'attribuzione a una persona di post su Facebook può essere accertata sulla base di una valutazione indiziaria complessiva (nickname, fotografia, contenuti coerenti con il movente e il rapporto tra le parti, assenza di denuncia di furto di identità), senza necessità sempre dell'accertamento tecnico dell'IP, purché la valutazione sia logica e motivata
- Per applicare la pena detentiva in caso di diffamazione tramite stampa o internet è necessario che la condotta presenti un'"eccezionale gravità" (es.: messaggi connotati da incitamento all'odio o alla violenza); il giudice di merito deve motivare espressamente quali elementi concretamente giustifichino la scelta della reclusione rispetto alla multa
- Se la motivazione del giudice di merito sul punto è insufficiente, la Cassazione annulla e rinvia per una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, potendo il giudice del rinvio rimodulare la pena anche d'ufficio
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