Cassazione Penale, Sentenza n. 34217/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: il ricorrente contestava che la condanna per concorso in plurime estorsioni e lesioni fosse fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa (Mirko Pagani), nonostante risultassero esami e intercettazioni che, a suo avviso, escludevano il suo coinvolgimento. Sosteneva che le corti di merito avessero confuso mera presenza/abituale frequentazione del locale con un contributo concreto al reato collettivo e che non fosse provato alcun comportamento concludente o minaccioso attribuibile a lui, sicché la responsabilità concorrente non poteva fondarsi sulla sola presenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate attengano a valutazioni di merito e di diritto (errata interpretazione e valutazione delle prove) e non a un errore di fatto riconducibile all'art. 625-bis c.p.p.; pertanto non ricorrono i presupposti dell'impugnazione straordinaria per errore materiale o di fatto. È stata applicata la giurisprudenza secondo cui l'errore di fatto è limitato a svista/sviste sugli atti interni del giudizio di legittimità o a inesatta trascrizione della volontà, mentre le valutazioni probatorie restano inoppugnabili in questo rimedio. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Predisposto per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: non copre errori di valutazione o di diritto dedotti come 'falso apprezzamento' degli atti di causa
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Disposizione richiamata per la trattazione con contraddittorio scritto; la procedura è stata svolta nei termini consentiti dal decreto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione della enunciazione dei motivi nei limiti necessari alla motivazione del ricorso
art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (estorsione aggravata) per cui il ricorrente era stato condannato in sede di merito
art. 416-bis cod. pen. (concorso esterno e aggravazioni connesse)
Norma richiamata come circostanza aggravante/elemento fattuale connesso alle accuse di partecipazione a gruppo criminale; nel ricorso si discuteva l'applicabilità della responsabilità concorrente
Richiamata in relazione alle aggravanti applicate ai delitti di lesioni contestati
Richiamato dalla difesa nella critica alla valutazione: si sostiene che non può farsi coincidere responsabilità concorrente con mera presenza; la Corte nel decisione riafferma che la prova del concorso richiede un apporto attivo e non può fondarsi sulla sola frequentazione
Norma applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato, Rv. 273193)
La distinzione tra errore materiale, errore di fatto ed errori di valutazione: gli errori di valutazione e di giudizio non rientrano nell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
Usata dalla Corte per sostenere che le critiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili come ricorso per errore di fatto; conferma la limitata portata del rimedio
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errore materiale o di fatto inteso come svista sugli atti o inesatta trascrizione della volontà: non è lo strumento per rimettere in discussione apprezzamenti probatori o valutazioni giuridiche della Corte di cassazione
- Le critiche alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte costituiscono errori di diritto/di valutazione non sanabili con l'art. 625-bis; tali doglianze vanno proposte con i rimedi ordinari (se ancora percorribili)
- In casi di concorso in reato, la sola presenza in un luogo non è automaticamente prova di concorso: per ritenere la responsabilità concorrente è necessario dimostrare un contributo materiale o volontà di partecipare (comportamento concludente, minaccia, agevolazione consapevole)
- Se si contesta che la sentenza abbia frainteso elementi probatori (dichiarazioni di offesa e intercettazioni), occorre mostrare in modo chiaro e distintivo che si tratta di un errore di fatto concreto e documentabile, e non semplicemente di una diversa interpretazione dei fatti
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza formale del ricorso prima di proporlo
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