Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34217/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: il ricorrente contestava che la condanna per concorso in plurime estorsioni e lesioni fosse fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa (Mirko Pagani), nonostante risultassero esami e intercettazioni che, a suo avviso, escludevano il suo coinvolgimento. Sosteneva che le corti di merito avessero confuso mera presenza/abituale frequentazione del locale con un contributo concreto al reato collettivo e che non fosse provato alcun comportamento concludente o minaccioso attribuibile a lui, sicché la responsabilità concorrente non poteva fondarsi sulla sola presenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate attengano a valutazioni di merito e di diritto (errata interpretazione e valutazione delle prove) e non a un errore di fatto riconducibile all'art. 625-bis c.p.p.; pertanto non ricorrono i presupposti dell'impugnazione straordinaria per errore materiale o di fatto. È stata applicata la giurisprudenza secondo cui l'errore di fatto è limitato a svista/sviste sugli atti interni del giudizio di legittimità o a inesatta trascrizione della volontà, mentre le valutazioni probatorie restano inoppugnabili in questo rimedio. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Predisposto per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: non copre errori di valutazione o di diritto dedotti come 'falso apprezzamento' degli atti di causa

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Disposizione richiamata per la trattazione con contraddittorio scritto; la procedura è stata svolta nei termini consentiti dal decreto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la limitazione della enunciazione dei motivi nei limiti necessari alla motivazione del ricorso

  • art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (estorsione aggravata) per cui il ricorrente era stato condannato in sede di merito

  • art. 416-bis cod. pen. (concorso esterno e aggravazioni connesse)

    Norma richiamata come circostanza aggravante/elemento fattuale connesso alle accuse di partecipazione a gruppo criminale; nel ricorso si discuteva l'applicabilità della responsabilità concorrente

  • art. 576, n.1 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle aggravanti applicate ai delitti di lesioni contestati

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nella critica alla valutazione: si sostiene che non può farsi coincidere responsabilità concorrente con mera presenza; la Corte nel decisione riafferma che la prova del concorso richiede un apporto attivo e non può fondarsi sulla sola frequentazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato, Rv. 273193)

    La distinzione tra errore materiale, errore di fatto ed errori di valutazione: gli errori di valutazione e di giudizio non rientrano nell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

    Usata dalla Corte per sostenere che le critiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili come ricorso per errore di fatto; conferma la limitata portata del rimedio

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errore materiale o di fatto inteso come svista sugli atti o inesatta trascrizione della volontà: non è lo strumento per rimettere in discussione apprezzamenti probatori o valutazioni giuridiche della Corte di cassazione
  • Le critiche alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte costituiscono errori di diritto/di valutazione non sanabili con l'art. 625-bis; tali doglianze vanno proposte con i rimedi ordinari (se ancora percorribili)
  • In casi di concorso in reato, la sola presenza in un luogo non è automaticamente prova di concorso: per ritenere la responsabilità concorrente è necessario dimostrare un contributo materiale o volontà di partecipare (comportamento concludente, minaccia, agevolazione consapevole)
  • Se si contesta che la sentenza abbia frainteso elementi probatori (dichiarazioni di offesa e intercettazioni), occorre mostrare in modo chiaro e distintivo che si tratta di un errore di fatto concreto e documentabile, e non semplicemente di una diversa interpretazione dei fatti
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza formale del ricorso prima di proporlo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.