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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Lecce, Sezione 1

Giustizia amministrativa202101087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di fabbricati, locali e tettoie ritenuti abusivi, unitamente all’ordinanza di sospensione e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo che alcuni manufatti, ubicati in zona agricola E, sarebbero stati realizzati anteriormente al 1967, prima dell’estensione dell’obbligo di licenza edilizia alle costruzioni situate fuori dal centro urbano. Ha dedotto la violazione dell’onere dell’amministrazione di comprovare adeguatamente la pretesa demolitoria, sostenendo che, pur gravando in via generale sul privato la prova della data anteriore al 1967, tale onere dovrebbe essere temperato secondo ragionevolezza quando siano forniti elementi plausibili e sia trascorso molto tempo. Ha inoltre rilevato che l’ordinanza sarebbe rimasta silente sull’epoca di edificazione e si è riservato di produrre in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare la legittimità urbanistica dei manufatti. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato come doveroso e vincolato il potere dell’amministrazione di ripristinare l’ordine urbanistico-edilizio violato. Ha affermato che l’onere rigoroso di dimostrare la realizzazione del manufatto anteriormente al 1967 grava sul proprietario, sul responsabile dell’abuso o sul detentore, poiché il privato è normalmente nella disponibilità degli atti e degli elementi necessari a ricostruire l’epoca di edificazione, mentre l’amministrazione non può ordinariamente ricostruire la situazione esistente in passato sull’intero territorio. La prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, quali ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale ha carattere residuale. Nel caso concreto il ricorrente, pur avendo prospettato la futura produzione di riscontri, non ha prodotto alcun elemento dimostrativo della realizzazione anteriore al 1967, sicché la censura è rimasta una mera allegazione. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 761/1967

    La disposizione, modificando l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

  • art. 31 l. n. 1150/1942

    È richiamato quale disposizione novellata dalla legge ponte del 1967, rilevante per individuare l’estensione dell’obbligo di licenza edilizia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Chi invoca la realizzazione di un manufatto in epoca anteriore al 1967, al fine di escludere l’assoggettamento all’obbligo di licenza edilizia allora vigente o di contestare un’ordinanza di demolizione, deve fornire una prova rigorosa, certa e univoca della data di edificazione.
  • L’onere di provare l’anteriorità del manufatto al 1967 grava, in via generale, sul proprietario, sul responsabile dell’abuso o sul detentore, perché tali soggetti sono normalmente nella posizione migliore per reperire la documentazione relativa alla storia edilizia del bene.
  • La prova dell’epoca di realizzazione deve preferibilmente basarsi su elementi oggettivi e verificabili, quali ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale è meramente residuale, in quanto non facilmente verificabile.
  • La mera allegazione dell’anteriorità dell’opera o la riserva di produrre successivamente documenti non soddisfa l’onere probatorio gravante sul privato e non consente di superare la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
  • Il potere di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato ha natura doverosa e vincolata; pertanto, in assenza della prova rigorosa della preesistenza legittima del manufatto, l’amministrazione non è tenuta a dimostrare autonomamente l’epoca di costruzione sull’intero territorio comunale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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