Cassazione Penale, Sentenza n. 21948/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione della pena pecuniaria ( multa ), e ha determinato essa stessa la sanzione pecuniaria nella misura di euro 100 ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod.proc.pen., confermando la condanna detentiva determinata dal giudice di primo grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona del 31/05/2021, salvo che il giudice di primo grado, pur avendo condannato l'imputata per il delitto di truffa a un anno di reclusione, ha omesso di irrogare la pena accessoria della multa prevista dall'art. 640 cod.pen.; la doglianza è proposta per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
La Corte ha ritenuto sussistere la violazione di legge denunciata con il motivo di ricorso: l'omissione della pena della multa prevista dalla norma sostanziale integra vizio di diritto che legittima la cassazione.
La norma sostanziale disciplina il delitto di truffa e prevede, insieme alla reclusione, la pena della multa (da 51 a 1032 euro), perciò l'irrogazione della multa è obbligatoria quando è inflitta la pena detentiva.
art. 620 lett. l) cod.proc.pen.
La Corte ha applicato questa disposizione processuale per determinare direttamente la pena pecuniaria omessa quando la sua misura è parametrabile sulla base della pena detentiva già fissata e quando non sussistono elementi che richiedano un rinvio per nuova determinazione.
Massime di principio
- Quando una norma penale prevede una pena accessoria obbligatoria (es. multa) insieme alla pena principale, la sua omissione nella sentenza costituisce violazione di legge e legittima il ricorso per cassazione ex art. 606 lett. b).
- Se l'omissione riguarda solo la mancata indicazione di una pena accessoria e la misura della stessa è determinabile direttamente dal giudice di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e determinare essa stessa la sanzione (art. 620 cod.proc.pen.).
- Se, invece, la quantificazione della pena accessoria richiede un ulteriore esame istruttorio o discrezionale del giudice di merito, la Corte dovrà annullare con rinvio per consentire la determinazione corretta.
- In impugnazioni proposte dal pubblico ministero per vizio di diritto (es. omissione di una pena prevista dalla legge), la Cassazione può correggere direttamente le carenze formali quando ciò non comporta una nuova valutazione dei fatti.
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