Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico con cui era stata costituita una servitù perpetua su un immobile di proprietà del dante causa dei ricorrenti, funzionale alla realizzazione di una tratta ferroviaria. Nell'atto le parti avevano pattuito una somma annua per l'inutilizzabilità del bene asservito. Il proprietario ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di ulteriori annualità, assumendo che l'immobile fosse rimasto inutilizzabile per un triennio e che il corrispettivo non fosse stato versato per l'intero periodo. In opposizione il giudizio fu definito con accertamenti difformi nei due gradi di merito: il tribunale riconobbe un diritto risarcitorio ma lo quantificò equitativamente in misura inferiore, la corte d'appello ridusse ulteriormente la somma ritenendo cessata l'indisponibilità del bene nel giugno 2007 e non provata la sua protrazione fino alla scadenza indicata. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria/illogica per non avere riconosciuto il danno per l'intero triennio e per avere ritenuto cessata l'inutilizzabilità del bene con l'allaccio alla rete fognaria; 2) violazione di norme processuali e sostanziali, assumendo che la corte territoriale avesse deciso ultra petita sulla cessazione dell'inutilizzabilità e avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nel ritenere non formato il giudicato su specifiche questioni; 3) erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti avevano fondato le censure su atti e documenti del giudizio di merito senza riportarne nel ricorso il contenuto rilevante. Ha poi osservato che il primo motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà tendeva a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità; inoltre mancavano gli specifici requisiti richiesti dalla giurisprudenza per dedurre utilmente tale vizio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché si limitava alla mera indicazione delle norme asseritamente violate senza una critica argomentata delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare, per quanto di interesse, il contenuto degli atti e dei documenti su cui le censure si fondano; la mancata riproduzione del loro contenuto comporta inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rivalutare le prove o di ottenere una nuova lettura del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifica e intelligibile critica alle affermazioni di diritto della sentenza, non con la sola indicazione della norma asseritamente violata.
Richiamato dai ricorrenti per la dedotta pronuncia ultra petita, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti per invocare il giudicato interno su questioni non riproposte in appello, ma la censura non è stata scrutinata nel merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai limiti dell'appello e alla riproposizione delle questioni, senza esito favorevole.
Richiamato dai ricorrenti per la pretesa rinuncia delle eccezioni non riproposte in appello.
Richiamato per lamentare un errato riparto dell'onere probatorio sulla permanenza dell'inutilizzabilità del bene, ma la censura è stata reputata sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato con riguardo alle spese di lite, ma il relativo motivo è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi principali.
Richiamati nel giudizio di merito per contestare i presupposti del decreto ingiuntivo, ma non sono stati oggetto di specifica decisione della Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se indica con precisione il fatto storico trascurato, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso tra le parti, e la sua effettiva decisività; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione di legge non può risolversi nella mera indicazione della norma ritenuta violata: occorre una critica argomentata della regola di diritto applicata dal giudice e del suo contrasto con la norma invocata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- Il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito e non consente di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, salvo il controllo sulla coerenza logica minima della motivazione.
- La mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso dei documenti e degli atti rilevanti impedisce alla Corte di verificare il fondamento delle censure e comporta l'inammissibilità del motivo.
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