Cassazione Penale, Ordinanza n. 00950/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili cause di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di arma senza giustificato motivo. Con l'unico motivo ha chiesto una lettura alternativa degli elementi di fatto, sostenendo che l'arma sarebbe stata detenuta per un motivo giustificato, ossia per esigenze connesse all'attività di allevamento di bovini. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si risolveva in una diversa e alternativa ricostruzione del merito, già esaminata dai giudici di merito, e quindi non deducibile in sede di legittimità, poiché la motivazione impugnata era congrua e logicamente coerente.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per ritenere la responsabilità per detenzione dell'arma senza giustificato motivo; la Corte non ne discute i presupposti astratti ma conferma la valutazione di merito sulla insussistenza del motivo giustificato.
È richiamato come base per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua, logica e aderente alle risultanze processuali.
- La deduzione del "giustificato motivo" di detenzione di un'arma richiede un effettivo vizio della motivazione o un errore di diritto; se la censura si limita a proporre una ricostruzione fattuale diversa e opinabile, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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