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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14303/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 marzo 2025. Dalla motivazione della Cassazione emerge che il gravame non censurava specificamente vizi della decisione, ma si risolveva in un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore aveva chiesto, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso e la trasmissione al Presidente della Corte per l'assegnazione a una sezione ordinaria, ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, giudicata sufficiente, non illogica e adeguata nel vaglio delle deduzioni difensive sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era generico perché limitato a manifestare dissenso sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non esclude la colpa nella sua determinazione, salvo prova contraria.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte considera censurabile solo con motivi specifici e non con un generico dissenso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a esprimere dissenso generico rispetto al trattamento sanzionatorio o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non manifestamente illogica e tenga conto delle deduzioni difensive.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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