Cassazione Penale, Ordinanza n. 14303/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 marzo 2025. Dalla motivazione della Cassazione emerge che il gravame non censurava specificamente vizi della decisione, ma si risolveva in un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore aveva chiesto, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso e la trasmissione al Presidente della Corte per l'assegnazione a una sezione ordinaria, ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, giudicata sufficiente, non illogica e adeguata nel vaglio delle deduzioni difensive sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era generico perché limitato a manifestare dissenso sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non esclude la colpa nella sua determinazione, salvo prova contraria.
Norme richiamate
La Corte considera censurabile solo con motivi specifici e non con un generico dissenso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a esprimere dissenso generico rispetto al trattamento sanzionatorio o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non manifestamente illogica e tenga conto delle deduzioni difensive.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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