Cassazione Penale, Ordinanza n. 14640/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica è intervenuta sulla condanna di merito già pronunciata nei gradi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, sostenendo in sostanza che il danno arrecato non fosse tale da escludere il beneficio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente reiterativi delle censure già esaminate e disattese in appello, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era adeguata sia sul valore del bene sottratto, incompatibile con il danno di lieve entità, sia sulla presenza di precedenti condanne anche per reati della stessa specie.
Norme richiamate
La difesa invocava la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità; la Corte ne esclude la applicazione in ragione del valore del bene sottratto, indipendentemente dalle condizioni economiche della persona offesa.
La Corte ritiene legittima la mancata esclusione della recidiva quando l'imputato risulta gravato da precedenti condanne anche per reati della stessa specie.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono inammissibili quando si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e non contengono una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca in modo pedissequo le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del danno richiede una critica concreta alla valutazione di merito sul valore del bene o sull'entità del pregiudizio; il dato economico della persona offesa non è decisivo se il valore del bene è comunque incompatibile con la lieve entità.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice evidenzi precedenti penali significativi, specialmente se relativi a reati della stessa specie, senza che sia sufficiente una contestazione generica del profilo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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