Cassazione Penale, Ordinanza n. 39073/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. L'unico motivo dedotto riguardava un presunto vizio di motivazione nel giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere equivalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, anziché riconoscerne la prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale propria del merito e non è censurabile in sede di legittimità se non nei casi di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata sul punto è stata ritenuta sufficiente, mentre il ricorrente si è limitato a contestarla in modo generico, senza indicare specifici vizi argomentativi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale risulta confermata la condanna di merito; la Corte non entra nel merito della responsabilità, ma tratta solo il profilo del bilanciamento tra circostanze.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla commisurazione della pena e all'adeguatezza della pena in concreto, quale parametro del giudizio di equivalenza tra circostanze.
Le attenuanti generiche sono menzionate nel confronto con la recidiva, rispetto al quale il giudice di merito ha ritenuto l'equivalenza e non la prevalenza.
La recidiva è richiamata come circostanza aggravante posta in bilanciamento con le attenuanti generiche, con esito di equivalenza.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità tipica del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- La motivazione sul bilanciamento è sufficiente quando il giudice spieghi, anche sinteticamente, che la soluzione prescelta è quella ritenuta più idonea a determinare una pena adeguata in concreto.
- Chi ricorre per cassazione contro il giudizio di equivalenza tra circostanze deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione; una mera dissociazione dalla valutazione del giudice di merito non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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