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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18435/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di censura. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità, però, il Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso, limitandosi a un atto di costituzione per eventuale partecipazione alla discussione. La Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura apposta al ricorso era priva della certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio e la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, formalità richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    a pena di inammissibilità

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede la certificazione del difensore sia della data sia dell'autenticità della firma del conferente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nella procura speciale, della data o della certificazione del difensore sulla posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, l'ulteriore importo è posto a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • sentenza Sezioni Unite n. 15177/2021

    procura speciale per il ricorso per cassazione... deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato

    Ha composto il contrasto interpretativo, affermando che la procura deve recare la data e la certificazione del difensore sulla sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.

  • Corte cost. n. 13/2022

    Ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se reca espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità del rilascio.
  • La mancanza della data o della certificazione del difensore nella procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, che può essere rilevata d'ufficio dalla Corte senza esame dei motivi.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione deriva da un vizio della procura speciale nei casi disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, l'ulteriore contributo unificato resta a carico della parte ricorrente e non del difensore.
  • L'assenza di difese del resistente esime la Corte dalla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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