Cassazione Civile, Ordinanza n. 18653/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato ha impugnato davanti al giudice amministrativo una serie di atti di una azienda sanitaria provinciale relativi a una selezione pubblica per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992, finalizzata alla formazione di graduatorie per l'eventuale conferimento di incarichi di collaboratore ingegnere civile e di altre figure professionali. Il ricorrente ha contestato sia la revoca di una precedente selezione, sia l'indizione della nuova procedura, gli atti della commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei candidati, la graduatoria finale e la successiva approvazione degli atti. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del corretto punteggio dei titoli posseduti e la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti individuali a tempo determinato stipulati con altro candidato, con conseguente inserimento nel giusto posto in graduatoria e conferimento dell'incarico. Il TAR aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la procedura non fosse concorsuale, mentre il Tribunale di Ragusa, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo sostenendo invece la natura concorsuale della selezione e la giurisdizione amministrativa. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte è dunque il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in una procedura selettiva pubblica con valutazione comparativa, titoli, colloquio e formazione di graduatoria per l'assunzione o il conferimento di incarichi.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, e in particolare del TAR Sicilia territorialmente competente, ritenendo che la procedura avesse natura concorsuale perché caratterizzata da bando, commissione esaminatrice, valutazione comparativa dei candidati, colloquio, graduatoria finale e finalità di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. Ha quindi risolto il conflitto negativo nel senso della giurisdizione amministrativa. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il regolamento di giurisdizione era stato sollevato d'ufficio e nessuna parte aveva svolto difese in questa fase.
Norme richiamate
art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992
La procedura era stata indetta ai sensi di questa disposizione per il conferimento di incarichi nell'ambito sanitario, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la struttura selettiva concreta della procedura ai fini del riparto di giurisdizione.
Attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie inerenti alle fasi del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, incluse quelle sull'assunzione e sul conferimento di incarichi, salvo la riserva amministrativa per le procedure concorsuali.
Riserva alla giurisdizione amministrativa le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, comprese quelle che comportano valutazioni comparative e discrezionali dei candidati.
art. 97 Cost.
Le procedure selettive dirette all'assunzione, una volta scelte dall'amministrazione, devono rispettare regole di imparzialità e di selezione comparativa a tutela del buon andamento.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione ordinaria è la regola per le controversie attinenti al rapporto di lavoro e al conferimento di incarichi; la giurisdizione amministrativa è eccezionale e riguarda le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto.
- Integra una procedura concorsuale devoluta al giudice amministrativo la selezione che preveda bando, ammissione dei candidati, valutazione comparativa di titoli e colloquio, commissione esaminatrice e formazione di una graduatoria di merito.
- La natura solo temporanea o eventuale dell'incarico da conferire non esclude, di per sé, la giurisdizione amministrativa se la procedura è comunque preordinata all'assunzione e implica una selezione comparativa dei candidati.
- Quando l'amministrazione esercita poteri di valutazione comparativa dei candidati, anche in presenza di criteri astrattamente predeterminati, la discrezionalità nella valutazione dei titoli e del colloquio è indice della natura concorsuale della procedura.
- La giurisdizione amministrativa sussiste anche se la contestazione riguarda soltanto il punteggio attribuito ai titoli, quando tali punteggi siano parte di una procedura concorsuale complessiva.
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