Cassazione Penale, Ordinanza n. 22802/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui la Corte d'appello ha applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo: l'omessa motivazione circa una nullità di carattere patologico derivante dalla mancata traduzione degli atti in una lingua a lui nota. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, più in generale, su vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre ribadito che, una volta rinunciati i motivi di appello, il giudice di secondo grado non deve motivare né sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova, restando il suo sindacato limitato ai motivi non rinunciati.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del concordato in appello su cui è stata applicata la pena concordata
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna concordata
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
circostanza aggravante richiamata insieme al reato-base in materia di stupefacenti
norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
richiamato per escludere che, nel concordato in appello, il giudice debba motivare sul mancato proscioglimento
norma posta a fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati, salvo che si deduca l'illegalità della pena per violazione dei limiti edittali o per applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio conseguente a concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
- In tale contesto non è deducibile in cassazione l'omessa motivazione su nullità assolute o inutilizzabilità della prova, ove la censura non sia più compresa nel devolutum a seguito della rinuncia ai motivi.
- La nozione di pena illegale, idonea a superare i limiti di impugnabilità del concordato in appello, richiede che la sanzione sia fuori dai limiti legali oppure diversa da quella prevista dalla legge; non basta un generico vizio motivazionale sulla quantificazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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