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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10150/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per reati fiscali risultanti dal giudizio abbreviato: Raffaele per utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) relative al 2013; Marco e Modesto per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) e omissione delle dichiarazioni dei redditi per il 2012 e 2013 (art. 5 d.lgs. 74/2000). Le censure denunciavano, in sintesi: vizio di motivazione e valutazione errata delle prove (sostenendo che le prestazioni fatturate fossero effettivamente eseguite sulla base di contratti di comodato e rapporti commerciali con la committente Tarantino Servizi Editoriali), assenza del dolo per Marco (errore materiale circa l'emissione di fatture verso Progetto 2000), carenza di prova sul superamento della soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione, illegittimo diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e difetti nella determinazione e indicazione della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la sentenza della Corte d'appello di Lecce e, quindi, le condanne impugnate (pena di un anno per Raffaele; un anno e otto mesi per Marco e Modesto - come da sentenza di merito) nonché la confisca del profitto dei reati. Il Collegio ha ritenuto inammissibili i motivi perché in gran parte riproposizione di valutazioni di merito e ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità; ha ritenuto inoltre adeguatamente motivate le determinazioni della Corte d'appello circa la fittizietà soggettiva delle fatture, il dolo degli imputati, l'assenza di elementi positivi per riconoscere attenuanti generiche e la quantificazione della confisca. È stato disposto altresì l'onere delle spese del procedimento di cassazione e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (determinata in euro 3.000,00 nella motivazione).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Rilevata la fattispecie dell'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto sufficiente la fittizietà anche sul piano soggettivo (ossia l'indicazione di operazioni o soggetti diversi da quelli effettivi) per integrare il reato.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Applicato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto configurabile il reato anche quando la fattura indica soggetti diversi da quelli che hanno effettivamente eseguito la prestazione.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Riguarda l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi; la Corte ha confermato la determinazione dell'ammontare delle imposte evase per il 2012 e 2013, osservando che tali importi non erano stati contestati dai ricorrenti.

  • codice penale, art. 81, comma finale (concorso di persone)

    Utilizzato per qualificare il concorso nei reati fiscali tra i diversi imputati; la Corte ha ritenuto sussistente il collegamento finalistico tra le condotte degli odierni ricorrenti.

  • codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la sola incensuratezza non fosse elemento positivo sufficiente e ha motivato il diniego richiamando la gravità delle condotte e l'ammontare delle imposte evase.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Previene l'onere delle spese e il pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per gravare i ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa sono generalmente inammissibili.
  • La fittizietà delle fatture può essere valutata anche sul piano soggettivo: è sufficiente che il documento indichi operazioni o soggetti diversi da quelli effettivamente coinvolti per integrare reati fiscali (sia per chi utilizza fatture inesistenti, sia per chi le emette).
  • La responsabilità penale dei rappresentanti societari può emergere anche se l'attività gestionale concreta è svolta da terzi o da familiari, se sussiste un collegamento finalizzato all'evasione e non viene contestata la quantificazione dell'evasione.
  • Per le contestazioni relative a soglie di punibilità o quantità di imposta evasa, se gli importi sono indicati nell'imputazione e non contestati efficacemente in appello, il giudice di legittimità considererà difficilmente fondate le censure posteriori.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione circostanziata: la mera incensuratezza non obbliga al riconoscimento; devono essere indicati elementi positivi specifici a favore dell'imputato.
  • La confisca del profitto del reato può essere determinata in misura corrispondente all'imposta evasa quando tale somma costituisce il profitto illecito; i ricorsi che non contestano la misura con argomentazioni precise sono destinati a fallire.

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