Cassazione Civile, Ordinanza n. 32950/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del compenso per un incarico professionale relativo alla progettazione, direzione e collaudo dei lavori di costruzione di un canale di gronda. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune; il Tribunale aveva poi revocato il decreto, dichiarando inefficace la clausola compromissoria perché non specificamente approvata per iscritto. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, affermando che il disciplinare di incarico non fosse un contratto per adesione, ritenendo quindi valida la clausola arbitrale e dichiarando la competenza del collegio arbitrale. Il ricorrente per cassazione deduceva tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del giudicato, sostenendo che la questione della competenza fosse già stata definitivamente decisa dal primo giudice con provvedimento non impugnato dal Comune; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso la natura di contratto per adesione; 3) violazione degli artt. 1341, comma 2, 1342 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., perché il disciplinare sarebbe stato predisposto unilateralmente dall'ente e sottratto a trattativa, con conseguente inefficacia della clausola compromissoria non specificamente approvata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il provvedimento del Tribunale del 10.8.2010 avesse deciso in modo inequivoco e definitivo sulla competenza/inefficacia della clausola arbitrale, con passaggio in giudicato per mancata impugnazione e senza riserva ex art. 340 c.p.c. Di conseguenza la Corte d'appello non poteva rimettere in discussione tale statuizione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per violazione del giudicato e per vizi motivazionali/nullità processuale
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla questione di competenza/clausola compromissoria
richiamato per affermare l'intangibilità della decisione non impugnata
la nuova disciplina sull'impugnazione delle decisioni sulla convenzione arbitrale si applica solo ai procedimenti arbitrali iniziati dopo il 2 marzo 2006
ricordati come rimedi impugnatori per le decisioni sulla competenza nel nuovo regime
art. 27, comma 4, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
norma transitoria che limita l'applicazione dell'art. 819-ter c.p.c. ai procedimenti arbitrali iniziati successivamente al 2 marzo 2006
richiamato per la necessità di specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, tra cui la clausola compromissoria nei contratti per adesione
richiamato in tema di condizioni generali di contratto e moduli o formulari
richiamato in relazione alle presunzioni sulla predisposizione unilaterale del disciplinare e sull'assenza di trattativa
richiamato per censurare l'apprezzamento della prova e delle risultanze documentali
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il difetto di motivazione della sentenza impugnata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria
richiamato in relazione all'avveramento della condizione sospensiva posta dal disciplinare
richiamato per la riserva di appello differito avverso sentenze non definitive su competenza o giurisdizione
richiamato per la rimessione della causa in decisione e la precisazione delle conclusioni prima della decisione sulla competenza
Massime di principio
- Nei giudizi ordinari instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 819-ter c.p.c., la decisione del giudice di merito che attribuisca o neghi la deferibilità della controversia ad arbitri non va qualificata come pronuncia sulla competenza ai fini del nuovo regime di impugnazione, ma va esaminata secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
- Quando il giudice di primo grado, dopo avere rimesso la causa in decisione e deciso in modo espresso e inequivoco sulla questione di competenza o sull'inefficacia della clausola arbitrale, adotta una statuizione non impugnata nei modi e termini di legge, tale statuizione può formare giudicato interno e non può essere rimessa in discussione dal giudice d'appello.
- Perché sia esperibile il regolamento di competenza, il provvedimento del giudice deve contenere una vera decisione sulla competenza, resa nelle forme processualmente rilevanti; se la statuizione è implicita o comunque resa con provvedimento decisorio idoneo a definire definitivamente la questione, il mezzo di impugnazione deve essere quello ordinario previsto per quel tipo di decisione.
- La clausola compromissoria inserita in un contratto predisposto unilateralmente può richiedere la specifica approvazione per iscritto quando il negozio sia qualificabile come contratto per adesione o modulo/formulario; la verifica della natura del contratto e dell'effettiva trattativa è decisiva per stabilire la validità della clausola.
- La mancata proposizione della riserva di appello differito ex art. 340 c.p.c. contro la decisione non definitiva impedisce di contestare successivamente la statuizione coperta da giudicato interno.
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