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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24339/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della società subentrante in un appalto logistico, del diritto del lavoratore al passaggio diretto e senza soluzione di continuità presso la nuova appaltatrice, a decorrere dal 22 luglio 2019. Il lavoratore sosteneva di essere stato impiegato nell'appalto da oltre sei mesi e di rientrare quindi nella platea tutelata dalla clausola sociale del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni. La società, nei gradi di merito, aveva opposto che il dipendente non era assunto perché rivestiva una posizione apicale, ritenuta incompatibile con la garanzia di passaggio automatico prevista dall'art. 42 bis, comma 9, del CCNL, che lascia alla subentrante un margine di valutazione in presenza di autonomia organizzativa apicale. Il lavoratore deduceva inoltre che la sua esclusione fosse stata collegata, in sede di accordo sindacale del 31 luglio 2019, a vertenze giudiziarie e contestava che il giudice d'appello avesse fondato la decisione su circostanze non tempestivamente allegate o non provate. In cassazione articolava tre motivi: con i primi due denunciava violazione degli artt. 418 e 112 c.p.c., lamentando un vizio di ultrapetizione / corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la nullità della sentenza perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di ragioni diverse da quelle dedotte dalla controparte; con il terzo denunciava violazione degli artt. 55 e 42 bis del CCNL, sostenendo che la clausola sociale fosse stata interpretata in modo errato, che la sua posizione non fosse davvero apicale e che il richiamo al patto di non concorrenza fosse irrilevante o temporalmente non pertinente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto o riassunto in modo adeguato gli atti e le parti della sentenza necessarie a individuare con precisione il preteso vizio processuale; infondati perché non vi era stata violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo la domanda originaria diretta all'accertamento del diritto al cambio appalto e potendo il giudice valutare tutte le condizioni per la sua sussistenza sulla base delle allegazioni e delle difese già svolte. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il richiamo all'art. 55 del CCNL è stato giudicato inammissibile perché introdotto solo in cassazione, mentre l'interpretazione dell'art. 42 bis, comma 9, è stata ritenuta coerente con il dato letterale e con la ratio della clausola, che salva l'autonomia organizzativa apicale dell'impresa subentrante. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse realmente censurato il percorso argomentativo della Corte d'appello, limitandosi a offrire una diversa ricostruzione fattuale, e ha considerato non decisiva la doglianza sul patto di non concorrenza, utilizzato dal giudice di merito solo in via corroborativa. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del lavoratore alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando il giudice di merito decide sulla domanda proposta e sulle difese già introdotte, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; inoltre la deduzione del vizio deve essere specifica e autosufficiente in cassazione.

  • art. 418 c.p.c.

    Il motivo che richiama la norma è stato esaminato nel contesto della censura processuale, ma è stato ritenuto privo di specificità e non idoneo a fondare la nullità denunciata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge e la falsa applicazione di norme o clausole collettive devono essere specificamente argomentate; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizio processuale è scrutinabile solo se la deduzione del vizio è puntuale e autosufficiente.

  • art. 55 del CCNL Logistica e Trasporti

    Il richiamo è stato ritenuto inammissibile perché effettuato per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 42 bis del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni

    La clausola sociale prevede il passaggio diretto dei lavoratori nell'appalto, ma salva l'autonomia organizzativa apicale dell'impresa subentrante e le innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione; tale clausola può giustificare l'esclusione di personale ritenuto apicale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il procedimento camerale semplificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Il rigetto del ricorso ha determinato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    La Corte ha disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione, la denuncia di un error in procedendo richiede una specifica e autosufficiente indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice si limita a valutare le domande e le difese già introdotte, anche traendo argomenti da plurime allegazioni della parte resistente.
  • La censura di violazione di norme o clausole collettive non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nell'interpretazione del contratto collettivo, il dato letterale e la ratio della clausola devono essere apprezzati congiuntamente, senza gerarchie rigide, e la ricostruzione del fatto concreto spetta al giudice di merito se coerente con il testo negoziale.
  • Se una clausola sociale di cambio appalto prevede una salvaguardia per l'autonomia organizzativa apicale dell'impresa subentrante, l'esclusione di un lavoratore può essere legittima ove il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che egli rientrava in tale area apicale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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