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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16629/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un opposizione allo stato passivo proposta da una banca per ottenere lammissione di crediti vantati verso la società poi fallita. Il tribunale rigettava l opposizione. La successiva impugnazione per cassazione era proposta non dalla banca che risultava parte del decreto impugnato, ma da un diverso soggetto societario che assumeva di essere subentrato alla prima per effetto di fusione intervenuta in data indicata nel ricorso, senza tuttavia documentare tale vicenda successoria. Nel controricorso il fallimento eccepiva l inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. Il motivo decisivo scrutinato dalla Corte riguarda dunque la legittimazione all impugnazione e l onere di allegazione e prova della successione nel rapporto processuale in capo al soggetto che agisce come successore della parte originaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la legittimazione all'impugnazione spetta solo a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio concluso con la decisione impugnata e nei cui confronti la decisione risulti emessa. Poiché il decreto era stato pronunciato nei confronti della banca originaria, mentre il ricorso era stato proposto da altra società bancaria che non aveva documentato la dedotta fusione e quindi il proprio subentro nella posizione processuale della dante causa, mancava la prova della legittimazione ad impugnare. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del fallimento, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel passaggio in cui si afferma che il soggetto che agisce come successore deve fornire la prova delle circostanze poste a fondamento della propria legittimazione

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre impugnazione spetta, in linea generale, solo a chi sia stato parte nel giudizio definito dalla decisione impugnata e nei cui confronti quella decisione sia stata pronunciata.
  • Se l'impugnante non coincide con la parte originaria e assume di essere successore a titolo universale o particolare, deve allegare il proprio subentro nella posizione processuale del dante causa e provare i fatti costitutivi della successione.
  • La mancanza di prova della successione nel processo integra un difetto rilevabile anche d'ufficio e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Nel caso di successione societaria per fusione o trasformazione, la derivazione del soggetto ricorrente dalla società parte del giudizio deve essere dimostrata mediante idonea documentazione anche nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della prova

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