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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25293/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Il ricorso censurava, con un unico motivo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il riconoscimento del fatto non assumeva particolare rilievo perché l'imputato era stato colto in flagranza e non vi erano ulteriori elementi positivi da valorizzare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua e coerente, poiché il motivo di ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già dedotte in appello e già disattese. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

    indica il titolo di reato per cui l'imputato era stato giudicato colpevole in primo grado e la cui responsabilità è rimasta ferma in appello, essendo stata oggetto soltanto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente attraverso il tema delle circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento richiede la presenza di elementi positivi idonei a incidere sull'apprezzamento del fatto e della capacità a delinquere.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche e presuppongono la dimostrazione di elementi positivi che giustifichino un trattamento sanzionatorio più favorevole, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando la mancanza di elementi ulteriori rispetto al mero dato del riconoscimento del fatto, specie quando l'imputato sia stato colto in flagranza e non emergano circostanze favorevoli ulteriori.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare questioni già dedotte in appello e già congruamente disattese dalla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specifici vizi logici o giuridici effettivi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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