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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29608/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: (1) violazione dell'art. 420-ter in relazione all'art. 178 c.p.p. e carenza motivazionale per non aver rilevato un presunto impedimento alla presenza dell'imputato (detenzione domiciliare) e non aver differito l'udienza; (2) violazione dell'art. 546 in relazione all'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione nella determinazione delle pene accessorie, con dedotta necessità di ridurle al di sotto dei minimi edittali; (3) violazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione nella quantificazione delle pene accessorie in violazione dei criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di allegazioni autosufficienti: il primo motivo è privo di prova della comunicazione dell'impedimento (detenzione domiciliare) al giudice; secondo e terzo motivo sono ritenuti aspecifici e non scalfiscono la motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria. Ne consegue il mantenimento della decisione di rinvio che aveva rideterminato le pene accessorie in anni due. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivare la dichiarazione di assenza dell'imputato e l'eventuale differimento; la Corte ha ritenuto che l'asserito impedimento non fosse adeguatamente provato.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata a proposito dell'impedimento di comparire; la Corte ha sottolineato la necessità di adeguata comunicazione/prova dell'impedimento per ottenere il rinvio.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 3

    Citato dal ricorrente per il diritto dell'imputato a essere presente; la Corte ha ritenuto che tale tutela non valesse a favore della doglianza generica priva di prova.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata dal ricorrente per il diritto a un equo processo; la Corte ha valutato la contestazione come non sufficientemente documentata.

  • art. 546 c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p.

    Richiamati rispetto al vizio di motivazione e alla funzione del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente generiche e non idonee a impugnare la nuova dosimetria delle pene accessorie.

  • art. 27 Cost.

    Citato dal ricorrente in tema di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del merito fosse congrua e non violasse il principio costituzionale dedotto.

  • art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.)

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La formulazione originaria è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 222/2018 nella parte che fissava automaticamente la durata a dieci anni; da ciò deriva l'obbligo per il giudice di quantificare le pene accessorie in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, modalità, danno, personalità dell'agente, capacità a delinquere) che devono guidare la quantificazione anche delle pene accessorie dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art. 216.

  • Sez. U, sentenza "Suraci" 28/02/2019

    Giurisprudenza nomofilattica che ha affermato l'obbligo di determinare in concreto le pene (comprese le accessorie) secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; richiamata quale principio applicabile nel rinvio.

  • Sez. U, n. 7635 (Costantino) e altre pronunce citate

    La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione

    Principio secondo cui la detenzione domiciliare costituisce impedimento legittimo se documentata o comunicata; la Corte ha osservato che nel caso in esame mancava la prova della comunicazione, rendendo generica la doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata dalla Corte con condanna anche per colpa nell'irritualità dell'impugnazione, con somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le deduzioni processuali devono essere "autosufficienti": l'asserzione di un impedimento (es. arresti domiciliari) richiede prova o documentazione che sia stata comunicata al giudice per essere efficace ai fini del differimento dell'udienza.
  • Doganze generiche, aspecifiche o "ottative" sulla motivazione non superano il vaglio di ammissibilità in Cassazione: è necessaria la specificazione degli elementi probatori e degli errori logico-giuridici.
  • Dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sui parametri edittali, le pene accessorie devono essere ridosate in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice di merito valuta gravità, modalità, danno e capacità a delinquere.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua; per scalfire la motivazione occorre indicare elementi concreti e specifici che ne dimostrino l'illogicità o la contraddittorietà.
  • Ricorsi infondati o presentati in modo irrituale possono comportare condanne alle spese e sanzioni (ammende) a carico del ricorrente.

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