Cassazione Civile, Ordinanza n. 26265/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una imprenditrice agricola aveva acquistato da una ditta di prodotti per l'agricoltura 32 confezioni di un fitoregolatore a base di acido gibberellico, da utilizzare su un pereto di sua proprietà. Dopo l'impiego del prodotto, la produzione dell'annata risultò molto inferiore alla media, con un preteso mancato guadagno. Un campione del prodotto fu analizzato e risultò contenere una percentuale di principio attivo inferiore a quella dichiarata. L'acquirente agì per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. I giudici di merito respinsero la domanda ritenendo non provata la riferibilità del campione al prodotto effettivamente acquistato, l'esistenza di un vizio qualitativo idoneo a causare il danno e il nesso causale tra prodotto e calo produttivo; negarono inoltre l'ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica. Nel ricorso per cassazione si deduceva, ai sensi degli artt. 2697, 1492, 1494, 1223 e 2043 c.c., oltre che degli artt. 115, 116 c.p.c. e 24 Cost., la violazione delle regole sull'onere della prova e il vizio della sentenza per mancata ammissione dei mezzi istruttori, sostenendo che la parte aveva offerto prove specifiche per dimostrare sia l'origine del campione sia il nesso causale e la quantificazione del danno.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato improcedibile il controricorso per tardivo deposito, applicando l'art. 370 c.p.c. come modificato e richiamando il principio secondo cui il deposito tardivo del controricorso comporta improcedibilità e inutilizzabilità anche della memoria successiva. Esaminato il ricorso, lo ha accolto: ha ritenuto che i giudici di merito avessero attribuito alla ricorrente il mancato assolvimento dell'onere probatorio pur avendo negato l'ammissione di prove testimoniali specificamente dirette a dimostrare i fatti decisivi e della consulenza tecnica che avrebbe potuto chiarire il calo di produzione e il nesso causale. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi giudicata contraddittoria e non coerente con il principio per cui il mancato ingresso di un mezzo istruttorio è censurabile quando impedisca alla parte di provare fatti decisivi e il giudice, al contempo, fondi il rigetto sull'asserita mancata prova. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso
il controricorso depositato oltre il termine è improcedibile e non può essere considerato ai fini della decisione, né la memoria successiva depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c.
il giudice non può rigettare la domanda per mancata prova quando abbia impedito alla parte di assolvere l'onere probatorio negando mezzi istruttori specificamente idonei a dimostrare i fatti decisivi
richiamato come norma invocata a sostegno della risoluzione per vizi della cosa venduta
richiamato come norma invocata a sostegno della responsabilità del venditore per vizi e danni
richiamato ai fini del risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria
richiamato come parametro della censura in tema di valutazione della prova
richiamato come parametro della censura in tema di valutazione della prova
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della lesione del diritto di difesa
la memoria depositata dalla parte resistente dopo l'improcedibilità del controricorso non può essere utilizzata ai fini della decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il controricorso depositato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. è improcedibile e non può essere preso in considerazione, così come le memorie successive collegate.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale o di una consulenza tecnica integra vizio censurabile in cassazione quando i mezzi istruttori richiesti siano specificamente idonei a provare fatti decisivi e il giudice rigetti la domanda affermando, nel contempo, il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
- Il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda sull'assenza di prova di circostanze che la parte aveva chiesto di dimostrare mediante prove non manifestamente inammissibili e pertinenti ai fatti controversi.
- La motivazione è contraddittoria e censurabile quando, da un lato, si esclude la prova dei fatti costitutivi della domanda e, dall'altro, si impedisce ingiustificatamente alla parte di introdurre i mezzi istruttori necessari per dimostrarli.
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