Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di fornitura di semilavorati metallici tra una società che acquistava materiale per trasformarlo in prodotti finiti e una società che lo forniva. La creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente, secondo la sua prospettazione, al prezzo versato in eccedenza per forniture effettuate tra il 2000 e il 2002. Secondo la sua ricostruzione, il materiale ricevuto, pur essendo conforme per tipo, spessore e dimensioni, risultava quantitativamente inferiore rispetto a quanto fatturato, poiché il prezzo era stato calcolato sul peso lordo e non netto. La controparte proponeva opposizione sostenendo che si trattasse di denuncia di vizi di qualità tardiva, quindi decaduta. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello, invece, qualificava la pretesa come azione di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta e la riteneva soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 c.c., revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 1495 c.c., per avere la Corte d’appello qualificato come azione quanti minoris una domanda che, invece, mirava a recuperare somme indebitamente corrisposte per mancata consegna della quantità di materiale pagata; 2) violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c., per non avere considerato che si trattava di vendita di genere con prezzo determinato a peso e che il preteso difetto era solo quantitativo, non qualitativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma perché aveva erroneamente sovrapposto la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta all’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per inadempimento parziale quantitativo. La Corte ha chiarito che, nella specie, non era stata denunciata un’anomalia strutturale o funzionale del bene, bensì la consegna di una quantità inferiore di materiale rispetto a quella pagata; pertanto non si applicavano i termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 c.c. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame dell’appello e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Le decadenze e prescrizioni previste per la garanzia per vizi della cosa venduta si applicano solo quando la domanda concerna effettivamente un vizio redibitorio o di qualità; non si estendono all’azione di ripetizione del prezzo per inadempimento parziale quantitativo.
È richiamato per qualificare la pretesa come rimedio da inadempimento contrattuale e non come azione di garanzia per vizi.
È richiamato nel quadro dei rimedi esperibili nelle ipotesi di inadempimento parziale, quale eccezione di inadempimento.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale dei motivi di ricorso fondati sulla violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la vendita ha ad oggetto cose di genere e il prezzo è determinato a peso, la mancata consegna della quantità di merce pagata integra un inadempimento parziale quantitativo, non un vizio della cosa venduta, se non risulta una specifica pattuizione delle caratteristiche quantitative per ciascuna unità.
- L’azione diretta a recuperare il prezzo pagato in eccedenza per difetto di quantità non è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 c.c., perché è ontologicamente distinta dall’azione di garanzia per vizi.
- Per distinguere tra vizio di qualità e difetto di quantità occorre verificare se la dedotta difformità attenga alle caratteristiche intrinseche del bene oppure al solo numero, peso o misura della prestazione ricevuta rispetto a quella pattuita.
- Nelle cose di genere, il difetto di peso o misura può assumere rilevanza come vizio solo se quelle caratteristiche siano state pattuite come proprie di ciascuna unità compravenduta; in mancanza, il rimedio resta quello dell’inadempimento contrattuale.
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