Cassazione Penale, Ordinanza n. 14090/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il ricorso ha dedotto: 1) il mancato assorbimento del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale; 2) la mancata declaratoria di estinzione del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale per prescrizione; 3) l'erroneità del giudizio di responsabilità per i reati residui; 4) vizi nella valutazione delle prove e nella ricostruzione degli elementi costitutivi delle fattispecie. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo perché manifestamente infondato, essendo il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale non assorbito ma concorrente con la resistenza a pubblico ufficiale; il secondo perché manifestamente infondato, non venendo in rilievo la prescrizione ma il diverso termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., non decorso; gli altri perché ripetitivi di censure già valutate dai giudici di merito, diretti a una nuova valutazione del compendio probatorio e comunque generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sull'assorbimento e sulla prescrizione, richiamando il concorso tra il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e la resistenza a pubblico ufficiale, nonché l'applicabilità, per la data del fatto, del termine di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. non ancora maturato. I restanti motivi sono stati ritenuti aspecifici o meramente assertivi, perché sollecitavano una rivalutazione del merito già affrontato nei gradi di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non assorbe il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, potendo i fatti integrare un concorso di reati per la diversità delle condotte.
Norma richiamata nella sentenza impugnata tra i reati per i quali vi era stata condanna; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della Corte di cassazione.
Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale non è assorbito dalla resistenza a pubblico ufficiale; le due fattispecie restano autonome e concorrenti.
Per la data di commissione del reato, la causa rilevante non è la prescrizione ma il termine di improcedibilità, che nel caso concreto non era decorso.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale non resta assorbito nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché le due fattispecie tutelano interessi diversi e possono concorrere quando le condotte siano distinte.
- Ai fini dell'estinzione del reato, quando la disciplina processuale applicabile prevede un termine di improcedibilità in luogo della prescrizione, la verifica deve avere riguardo a tale termine e non alla prescrizione sostanziale.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di merito o che mirino a una diversa valutazione delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di vizi probatori o di insussistenza degli elementi costitutivi del reato deve essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
Come è indicizzato
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