Cassazione Penale, Sentenza n. 31374/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione inflitta a una imputata per aver tentato di introdurre indebitamente nella casa circondariale quattro telefoni cellulari, completi di schede SIM e caricatori USB, da consegnare al marito detenuto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava quattro motivi: 1) insussistenza del tentativo, perché la condotta sarebbe stata inidonea a conseguire il risultato illecito in quanto i telefoni erano stati scoperti dal metal detector prima dell’accesso all’area colloqui; 2) richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la pretesa minima offensività, la presunta occasionalità e un precedente remoto; 3) censura per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; 4) doglianza sul trattamento sanzionatorio, per omessa indicazione della concreta riduzione di pena per il tentativo e necessità di rimodulare la pena in senso più favorevole in ragione delle modalità del fatto e della collaborazione dell’imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, osservando che la decisione di merito aveva correttamente qualificato la condotta come tentativo di introduzione indebita di dispositivi di comunicazione in carcere, essendo la presentazione dell’imputata all’istituto con i telefoni occultati sulla persona già idonea e univocamente diretta al reato, interrotta solo dall’attivazione del metal detector. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando il numero degli apparecchi e delle SIM, la preordinazione della condotta e l’intensità del dolo. Invece ha accolto la censura sulla pena perché mancava una compiuta motivazione sulla concreta riduzione per il tentativo, e la Corte di appello non aveva rimediato alla lacuna della sentenza di primo grado. Per questo ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; ha inoltre dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
Per il tentativo occorre una condotta idonea e univocamente diretta alla commissione del reato, valutata ex ante; la mancata consumazione dovuta all'intervento del sistema di controllo non esclude il tentativo.
La norma tutela l'esigenza di contrastare le comunicazioni non autorizzate dei detenuti con l'esterno; integra il tentativo la presentazione all'istituto con telefoni e accessori occultati e destinati all'introduzione indebita.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno; nel caso concreto la tenuità è stata esclusa per la preordinazione e la pluralità dei dispositivi.
È il parametro richiamato per apprezzare modalità del fatto, intensità del dolo e altre circostanze rilevanti ai fini della particolare tenuità del fatto e della commisurazione della pena.
Le attenuanti generiche erano state invocate per ottenere un trattamento più favorevole, ma la censura non è stata accolta nel merito perché assorbita o non decisiva rispetto alla decisione.
È stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in quanto l'annullamento ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel tentativo, l'idoneità della condotta va apprezzata ex ante: la consumazione mancata per l'intervento di controlli o di fattori esterni non esclude di per sé la configurabilità del delitto tentato, se l'azione è concretamente idonea e univocamente diretta al reato.
- Per il reato di introduzione indebita di dispositivi di comunicazione in carcere, la presentazione all'istituto con telefoni cellulari, SIM e accessori occultati sulla persona può integrare il tentativo, anche se l'ingresso nell'area riservata viene impedito dai controlli.
- La particolare tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo su modalità della condotta, gravità dell'offesa, intensità del dolo e contesto concreto; la presenza di una condotta preordinata, la pluralità degli oggetti da introdurre e la potenziale elusione del sistema detentivo possono escluderla.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio deve dare conto in modo concreto della misura della riduzione per il tentativo e degli elementi considerati nel quantificare la pena; non è sufficiente richiamare in astratto il fatto che la pena finale rientri nella cornice edittale.
- Quando l'annullamento della sentenza riguarda solo la pena, l'affermazione di responsabilità resta ferma e irrevocabile nei limiti non investiti dall'impugnazione.
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