Cassazione Penale, Sentenza n. 40416/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di euro 85.479,34 su un conto corrente intestato ai ricorrenti su cui l'imputato Cristofaro Donato aveva delega ad operare. Le censure principali erano: (i) violazioni procedurali riguardo alla convalida tempestiva del sequestro d'urgenza e alla notifica del decreto di sequestro; (ii) violazione del diritto di difesa e mancata citazione dei terzi interessati (richiamo all'art. 104 bis disp. att., art. 6 D.Igs. 21/2018 e art. 7 CEDU); (iii) vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove documentali che dimostravano la lecita provenienza delle somme e la titolarità esclusiva dei ricorrenti sul conto, nonché l'erronea attribuzione di disponibilità delle somme all'imputato sulla base della sola delega ad operare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato nei termini esaminati. Ha ritenuto inammissibile e/o non specifico il primo motivo relativo ai termini di convalida del sequestro e ad alcune presunte nullità formali (mancanza di allegazione documentale sul decorso dei termini). Tuttavia ha accolto il terzo motivo, ritenendo che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente esaminato le deduzioni e la documentazione prodotte dai ricorrenti circa la titolarità esclusiva e la lecita provenienza delle somme giacenti sul conto: la sola delega ad operare non prova di per sé la piena disponibilità dell'imputato sulle somme e pertanto occorrono accertamenti specifici, anche indiziari, sull'eventuale conflusso di denaro di provenienza illecita. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Potenza per nuovo esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p., commi 3-bis e 3-ter
Rilevata la necessitaà di specificità nella deduzione di vizi relativi alla convalida del sequestro d'urgenza e alla produzione degli atti che dimostrino il decorso dei termini; la questione non è stata adeguatamente documentata davanti al giudice dell'appello cautelare.
Richiamato nel contesto delle impugnazioni cautelari e dei limiti di specificità dei motivi di ricorso; non ha consentito ai ricorrenti di fondare il vizio relativo ai termini senza l'allegazione degli atti.
La mancata notifica del decreto di sequestro non determina la nullità o l'inefficacia del provvedimento, ma può solo ritardare la decorrenza del termine per l'impugnazione a favore dell'interessato, secondo costante giurisprudenza.
art. 104-bis disp. att. c.p.p., comma 1-quinquies
Norma pertinente alla partecipazione dei terzi interessati e alla tutela di soggetti non imputati; la Corte ha richiamato l'esigenza che il giudice esamini le deduzioni dei terzi che documentano la titolarità esclusiva e la lecita provenienza delle somme.
art. 6, comma 3, lett. a), n. 2 D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Richiamato in relazione alla mancata citazione in giudizio dei terzi interessati e al rispetto delle garanzie procedurali previste dal decreto legislativo; la questione doveva essere valutata nel merito con riferimento alle specifiche posizioni processuali.
art. 7 CEDU
Invocato con riferimento al diritto alla difesa e al giusto processo in caso di mancata partecipazione dei terzi; la Corte segnala che eventuali violazioni di partecipazione dovevano essere tempestivamente dedotte nelle sedi opportune.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di sequestro non comporta automaticamente la nullità o l'inefficacia della misura: essa influisce principalmente sulla decorrenza del termine di impugnazione a favore dell'interessato.
- Le eccezioni relative alla tempestiva convalida del sequestro d'urgenza devono essere specificamente dedotte e supportate da atti che dimostrino il decorso dei termini previsti; altrimenti saranno ritenute inammissibili per difetto di specificità.
- Quando il sequestro colpisce somme giacenti su conti intestati a terzi, il giudice deve valutare concretamente le prove fornite dai terzi sulla titolarità esclusiva e sulla lecita provenienza delle somme; è obbligatoria una motivazione sui punti rilevanti relativi alla posizione del terzo.
- La delega ad operare su un conto corrente non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità delle somme da parte del delegato: occorrono elementi ulteriori che attestino la libera utilizzabilità delle somme da parte dell'imputato o delegato.
- Nel caso di rapporti cointestati o di terzi che documentano apporti successivi e leciti al conto, il sequestro deve essere motivato in relazione alle modalità con cui il denaro di provenienza illecita sarebbe confluito sul conto; in mancanza di tale motivazione il provvedimento è suscettibile di annullamento.
- Questioni processuali connesse alla partecipazione dei terzi (es. mancata citazione) vanno sollevate nella sede pertinente (giudizio di merito, incidente di esecuzione o impugnazione della sentenza di primo grado), salvo che siano state dedotte e valutate nel giudizio cautelare con adeguata documentazione.
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