Cassazione Civile, Ordinanza n. 00755/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo ai giochi e alle lotterie per l'anno 2007, emesso in seguito a verbale di perquisizione, sequestro e ispezione effettuato dalla Guardia di Finanza e da funzionari dell'amministrazione presso un bar, dove erano presenti apparecchi da gioco. L'atto veniva notificato alla società indicata come soggetto passivo d'imposta e responsabile dell'installazione degli apparecchi, nonché al titolare dell'esercizio commerciale, indicato come coobbligato. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione depositava istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148 del 2017 e, per il residuo, anche a quella di cui all'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, rilevando che l'atto era sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore, oltre che notificato all'amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese, valorizzando l'adesione del contribuente alle procedure di definizione agevolata e il pagamento delle rate dovute entro il termine indicato.
Norme richiamate
La causa è stata avviata alla trattazione camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Richiamato come base della definizione agevolata alla quale il ricorrente ha aderito prima della rinuncia.
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
Richiamato come ulteriore definizione agevolata cui il ricorrente ha dichiarato di aver aderito per il residuo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata della pretesa tributaria può costituire il presupposto pratico della rinuncia al ricorso e giustificare la compensazione delle spese.
- Quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente, non vi è decisione sul merito dei motivi di impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di legittimità in ragione delle circostanze dedotte dal ricorrente.
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