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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45261/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 10/05/2021 per violazione di legge e vizio motivazionale. Il ricorrente deduceva che il reato di ricettazione era già estinto per prescrizione al momento della pronuncia d'appello e che, in via subordinata, la recidiva era stata applicata erroneamente e la pena era eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione per prescrizione anche del reato di ricettazione, perché il primo giudice aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, senza effettuare un confronto/giudizio di comparazione con la recidiva e quindi la recidiva non poteva essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione. Calcolata la prescrizione (reato consumato il 19/11/2009, con periodo di sospensione 10 mesi e 12 giorni), il termine si è perfezionato il 10/10/2020, anteriore alla sentenza di appello del 10/05/2021. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di merito di rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato; la mancata rilevazione della prescrizione è motivo utilizzabile in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente di impugnare in Cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    L'ipotesi prevista dal secondo comma costituisce un'attenuante e non una fattispecie autonoma; ai fini della prescrizione si deve fare riferimento alla pena stabilita dal primo comma.

  • art. 157, secondo comma, cod. pen.

    Per il calcolo della prescrizione, quando si applica un'attenuante speciale la misura della pena di riferimento è quella del primo comma dell'art. 648, da cui conseguono i termini prescrizionali.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Regole sul computo dei termini di prescrizione e degli effetti della sospensione; applicata per calcolare la data di estinzione del reato dopo il periodo di sospensione.

  • Sez. U., n. 26102 del 17/12/2015 (Ricci)

    Conferma l'ammissibilità del motivo di Cassazione che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.

  • Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Stabilisce che la valorizzazione dei precedenti penali per negare le attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione se non vi è aumento della pena o un giudizio di comparazione espresso.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato (art. 129 c.p.p.); se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata va dichiarata anche in assenza di istanza delle parti.
  • Quando il primo giudice riconosce un'attenuante speciale (es. art. 648, secondo comma) senza espressamente confrontarla con la recidiva, la recidiva non può poi essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione.
  • Non si può desumere l'esistenza della recidiva solo dalla negazione delle attenuanti generiche o dalla menzione di precedenti nei motivi della condanna; è necessario un provvedimento chiaro che aumenti la pena o un giudizio di comparazione tra circostanze.
  • Per calcolare la prescrizione vanno considerate la pena di riferimento prevista dal primo comma (quando si applicano attenuanti speciali), i periodi di sospensione e le regole di computo degli artt. 157 e 161 c.p.; le modifiche legislative ai termini di prescrizione si applicano solo ai reati commessi dopo la relativa entrata in vigore.
  • In procedimenti di impugnazione la parte che sostiene la prescrizione dovrebbe comunque documentare i calcoli temporali e i periodi di sospensione; il difensore può validamente dedurre in Cassazione l'intervenuta estinzione anche con un unico motivo.

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