Cassazione Penale, Sentenza n. 8499/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione agli arresti domiciliari dal 13/04/2010 al 16/10/2010, in relazione a misura cautelare disposta nell'ambito di indagini per associazione per delinquere, falsi e abusi d'ufficio e estorsione; il ricorrente deduceva che la sentenza di merito (assoluzione) escludeva la responsabilità e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato gli accertamenti di merito e le sue dichiarazioni, nonché che non sussisterebbe colpa grave o dolo idonei a precludere l'indennizzo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato gli elementi posti a base della misura cautelare (in particolare le intercettazioni da cui risulta che il Marini forniva istruzioni agli autisti per usare il "doppio disco") e ha ritenuto tale condotta una concausa idonea a ostare al riconoscimento dell'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio per cui l'assoluzione in sede di merito non legittima automaticamente l'indennizzo e ha precisato i limiti del sindacato in sede di riparazione (non si possono ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione né escludere circostanze già accertate dal giudice della cognizione). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen., comma 1
La condotta del richiedente che abbia concorso, per colpa grave (negligenza macroscopica, imprudenza, trascuratezza), a creare le condizioni che hanno determinato l'adozione della misura cautelare è ostativa al diritto all'equa riparazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale sussistenza.
Norma sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue i casi in cui l'insussistenza ab origine delle condizioni, determinata da diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, esclude l'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 314.
Richiamata insieme all'art. 273 come riferimento alle condizioni di applicabilità della cautela; utile per il confronto tra sindacato cautelare e giudizio di merito.
Norma delle attenuanti generiche; citata nel contesto della sentenza di merito che aveva concesso attenuanti nel giudizio abbreviato, ma non determinante ai fini dell'equa riparazione.
artt. 27 e 11 Cost.
Richiamati nelle doglianze del ricorrente circa la protezione dei diritti della persona e i principi costituzionali, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle garanzie costituzionali non venisse violata dalla decisione sul mancato riconoscimento dell'indennizzo.
artt. 5 e 6 CEDU
Richiamati in relazione alla tutela della libertà personale e al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione con i principi della CEDU alla luce della valutazione della condotta del ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione non è automatico con l'assoluzione: occorre valutare il comportamento del richiedente "ex ante" per verificare se abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la situazione che ha determinato la cautela
- La colpa grave che ostacola l'indennizzo può consistere anche in condotte extraprocessuali rilevanti (es. organizzazione o istruzioni che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità), non solo in atti processuali
- Se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura emerge solo per diversa valutazione del medesimo materiale probatorio (cosiddetta "ingiustizia formale"), la condotta dell'istante perde rilievo: in tali casi la causa ostativa non opera
- Il giudice della riparazione deve confrontarsi con la pronuncia di merito e può utilizzare solo le circostanze ritenute accertate in sede di cognizione; non può riaprire o escludere quanto valutato dal giudice della cognizione
- Una valutazione prudente in casi analoghi: documentare e provare l'assenza di contributo personale causale alla misura cautelare (es. dimostrare estraneità a istruzioni o comportamenti che hanno indotto l'intervento dell'autorità) è cruciale per ottenere l'indennizzo
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