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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8499/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione agli arresti domiciliari dal 13/04/2010 al 16/10/2010, in relazione a misura cautelare disposta nell'ambito di indagini per associazione per delinquere, falsi e abusi d'ufficio e estorsione; il ricorrente deduceva che la sentenza di merito (assoluzione) escludeva la responsabilità e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato gli accertamenti di merito e le sue dichiarazioni, nonché che non sussisterebbe colpa grave o dolo idonei a precludere l'indennizzo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato gli elementi posti a base della misura cautelare (in particolare le intercettazioni da cui risulta che il Marini forniva istruzioni agli autisti per usare il "doppio disco") e ha ritenuto tale condotta una concausa idonea a ostare al riconoscimento dell'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio per cui l'assoluzione in sede di merito non legittima automaticamente l'indennizzo e ha precisato i limiti del sindacato in sede di riparazione (non si possono ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione né escludere circostanze già accertate dal giudice della cognizione). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen., comma 1

    La condotta del richiedente che abbia concorso, per colpa grave (negligenza macroscopica, imprudenza, trascuratezza), a creare le condizioni che hanno determinato l'adozione della misura cautelare è ostativa al diritto all'equa riparazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale sussistenza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue i casi in cui l'insussistenza ab origine delle condizioni, determinata da diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, esclude l'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 314.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 273 come riferimento alle condizioni di applicabilità della cautela; utile per il confronto tra sindacato cautelare e giudizio di merito.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma delle attenuanti generiche; citata nel contesto della sentenza di merito che aveva concesso attenuanti nel giudizio abbreviato, ma non determinante ai fini dell'equa riparazione.

  • artt. 27 e 11 Cost.

    Richiamati nelle doglianze del ricorrente circa la protezione dei diritti della persona e i principi costituzionali, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle garanzie costituzionali non venisse violata dalla decisione sul mancato riconoscimento dell'indennizzo.

  • artt. 5 e 6 CEDU

    Richiamati in relazione alla tutela della libertà personale e al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione con i principi della CEDU alla luce della valutazione della condotta del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione non è automatico con l'assoluzione: occorre valutare il comportamento del richiedente "ex ante" per verificare se abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la situazione che ha determinato la cautela
  • La colpa grave che ostacola l'indennizzo può consistere anche in condotte extraprocessuali rilevanti (es. organizzazione o istruzioni che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità), non solo in atti processuali
  • Se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura emerge solo per diversa valutazione del medesimo materiale probatorio (cosiddetta "ingiustizia formale"), la condotta dell'istante perde rilievo: in tali casi la causa ostativa non opera
  • Il giudice della riparazione deve confrontarsi con la pronuncia di merito e può utilizzare solo le circostanze ritenute accertate in sede di cognizione; non può riaprire o escludere quanto valutato dal giudice della cognizione
  • Una valutazione prudente in casi analoghi: documentare e provare l'assenza di contributo personale causale alla misura cautelare (es. dimostrare estraneità a istruzioni o comportamenti che hanno indotto l'intervento dell'autorità) è cruciale per ottenere l'indennizzo

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