Cassazione Penale, Ordinanza n. 12606/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato tributario, censurando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la quantificazione della soglia di punibilità. Deduceva che alcuni costi, in particolare quelli per l'energia elettrica, non sarebbero stati correttamente computati ai fini del superamento della soglia, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati come componenti deducibili. La Corte di cassazione rileva però che tali costi erano stati dedotti in base a dati incerti e indimostrati, e che il ricorso non si confrontava con una autonoma e sufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la condanna anche sulla non riconducibilità dell'imputato a un mero titolare formale della società, valorizzando l'intestazione dei conti correnti societari, le movimentazioni bancarie e i rapporti esclusivi con i soggetti sentiti. Il ricorrente, quindi, avrebbe contestato solo una delle argomentazioni poste a base della decisione, omettendo di censurare le ulteriori motivazioni già di per sé decisive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era articolata e adeguata sia quanto all'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia quanto agli elementi che deponevano per la responsabilità dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti discostamenti non irrisori dalla soglia di punibilità e la motivazione sul punto sia congrua e adeguata.
Il testo non indica espressamente l'articolo, ma la sentenza si colloca nel perimetro dei reati tributari e del superamento delle soglie di punibilità in relazione alla deducibilità di costi e oneri.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
La decisione valorizza la tenuta logica della motivazione di merito e l'apprezzamento degli elementi probatori relativi ai rapporti bancari e ai contatti con i soggetti sentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, perché la censura limitata a uno solo degli argomenti decisivi non può scalfire la tenuta della decisione.
- Ai fini della determinazione delle soglie di punibilità nei reati tributari, i costi e gli oneri possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi; non è sufficiente prospettarne l'esistenza in modo generico o su basi incerte e indimostrate.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata quando la violazione presenti uno scostamento non irrisorio rispetto alla soglia normativa di punibilità.
- In sede di legittimità non può essere utilmente dedotta una critica che ignori una parte autonoma della motivazione di condanna, specialmente quando tale parte sia già di per sé sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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