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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21312/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel quale l'agente aveva svolto, fin dall'inizio del rapporto, anche l'attività di incasso dei crediti dei clienti per conto della preponente. La Corte d'appello aveva riconosciuto all'agente, in aggiunta alle provvigioni, uno specifico compenso per l'attività di riscossione, liquidandolo equitativamente in percentuale sugli incassi, sulla base dell'art. 5 dell'A.E.C. di settore e ritenendo nulla o inefficace la clausola del contratto individuale che aveva conglobato tale compenso nella provvigione. La società preponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 5 dell'A.E.C. 16 febbraio 2009, degli artt. 2077 e 2697 c.c., sostenendo che l'indennità autonoma di riscossione spetta solo se l'incarico di incasso sia attribuito nel corso del rapporto e non quando esso sia previsto sin dall'origine, perché in tal caso si presume che la remunerazione sia già compresa nella provvigione; inoltre ha censurato la mancata verifica della concreta convenienza della clausola individuale rispetto alla disciplina collettiva e l'erronea estensione del diritto all'indennità al di fuori delle ipotesi di responsabilità per errore contabile o di attività di capo area; (2) violazione dell'art. 5 A.E.C., degli artt. 1748 e 2225 c.c. e degli artt. 113, 114, 116 e 429 c.p.c., per l'errata quantificazione del compenso per la riscossione, avendo la Corte territoriale trascurato il rilievo di eventuali ritardi; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di compensazione tra quanto dovuto a titolo di indennità di incasso e la quota già inclusa nelle provvigioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando un orientamento consolidato e un precedente sovrapponibile, secondo cui quando nel contratto di agenzia l'incarico di incasso è previsto sin dall'inizio, si presume che il relativo corrispettivo sia già compreso nella provvigione pattuita, determinata in relazione al complesso delle attività affidate all'agente. La remunerazione separata è invece dovuta solo se l'incarico di riscossione sia stato conferito successivamente, come prestazione accessoria ulteriore, salvo diversa volontà negoziale qualificabile come novazione. La Corte ha inoltre osservato che gli A.E.C. del 2002 e del 2009 prevedono uno specifico compenso aggiuntivo solo nel caso di incarico continuativo di riscossione con responsabilità dell'agente per errore contabile, presupposto non considerato dalla sentenza impugnata. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 A.E.C. 16 febbraio 2009

    Prevede uno specifico compenso aggiuntivo distinto dalla provvigione solo nel caso di incarico continuativo di riscossione conferito all'agente con responsabilità per errore contabile.

  • art. 4 A.E.C. 2002

    Richiamato come precedente fonte collettiva di contenuto analogo, nel senso della previsione di un compenso aggiuntivo per l'attività di riscossione in presenza di determinati presupposti.

  • art. 2077 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della sostituzione della clausola individuale con la disciplina collettiva; il motivo è stato accolto nei limiti del principio per cui va verificato se la provvigione comprenda già il compenso per l'incasso quando l'incarico è originario.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato quanto al riparto dell'onere probatorio sulla spettanza dell'indennità e sulla convenienza della pattuizione individuale rispetto al trattamento collettivo.

  • art. 1748 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla quantificazione del compenso dovuto per la riscossione dei crediti.

  • art. 2225 c.c.

    Ritenuto norma generale sul lavoro autonomo applicabile alla remunerazione dell'attività di esazione quando essa sia prestazione accessoria ulteriore rispetto al contratto originario.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione giudiziale del compenso e dei ritardi.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla determinazione equitativa del compenso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove sulla quantificazione dell'indennità.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la liquidazione giudiziale del compenso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre l'omessa pronuncia sulla domanda di compensazione tra il credito per indennità di incasso e la quota già compresa nelle provvigioni.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato per la riserva e il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per motivare il rinvio alle ragioni del precedente di legittimità sovrapponibile.

Massime di principio

  • Nel contratto di agenzia, se l'incarico di riscossione è previsto sin dall'origine insieme agli altri compiti dell'agente, il compenso per tale attività si presume già compreso nella provvigione pattuita, salvo diversa e provata volontà delle parti.
  • L'attività di incasso assume autonoma remunerazione solo quando sia conferita successivamente come prestazione accessoria ulteriore rispetto al contratto originario, a meno che le parti abbiano novato il rapporto mantenendo invariati gli obblighi preesistenti.
  • La contrattazione collettiva di settore che preveda uno specifico compenso aggiuntivo per la riscossione va coordinata con il contratto individuale, verificando se e in che misura la pattuizione individuale abbia già remunerato l'attività di incasso secondo il complesso delle mansioni affidate.
  • Quando la fonte collettiva collega il compenso aggiuntivo per la riscossione a presupposti specifici, tali presupposti devono essere accertati dal giudice di merito prima di riconoscere il diritto all'indennità.
  • L'omesso rispetto dei principi di diritto consolidati sulla remunerazione dell'attività di riscossione determina la cassazione della sentenza con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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