Cassazione Civile, Ordinanza n. 03413/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, pur in mancanza di accettazione della controparte, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio. Ha inoltre ritenuto che l'esito alterno dei gradi di merito giustificasse la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una viaggiatrice aveva convenuto in giudizio l'agenzia di viaggi deducendo l'inadempimento del pacchetto turistico acquistato per un viaggio di nozze a Praga: all'arrivo l'albergo prenotato risultava chiuso, per cui la coppia era stata sistemata prima in un appartamento di fortuna privo di adeguati comfort e servizi e poi, dopo due notti, in un diverso albergo, comunque lontano dal centro. Chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per vacanza rovinata. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, era stata rigettata. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme del Codice del turismo e dell'art. 1455 c.c. per avere il giudice d'appello qualificato l'inadempimento come di scarsa importanza; violazione delle norme su prova e onere probatorio per avere imputato alla consumatrice l'inadempimento; violazione dei canoni di diligenza professionale; mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata; ultrapetizione sulla ripetizione delle somme riconosciute in primo grado; erronea regolazione delle spese di lite. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, riferendo l'intervenuta transazione tra le parti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato dai motivi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura di ultrapetizione.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Fondamento della rinuncia al ricorso per cassazione, che estingue il giudizio anche senza accettazione della controparte.
Richiamato per contestare la qualificazione dell'inadempimento come di scarsa importanza.
Richiamato in relazione alla diligenza professionale dell'agente di viaggi.
Richiamato per il danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione.
Richiamati per contestare la regolazione delle spese e la distrazione in favore del procuratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
La Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
artt. 36, 37, 42, 43, 46, 47 d.lgs. n. 79/2011
Richiamati nei motivi per la disciplina del pacchetto turistico e del risarcimento del danno da vacanza rovinata.
art. 2 Cost.
Richiamato nei motivi come fondamento dei doveri di solidarietà.
Richiamato nel sesto motivo insieme all'art. 47 del Codice del turismo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte, poiché la rinuncia non ha natura accettizia.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può regolare le spese tenendo conto dell'esito alterno dei giudizi di merito, compensandole quando ricorrano ragioni equitative apprezzabili.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude la decisione sui motivi di ricorso e impedisce un esame nel merito delle censure.
- Non è dovuto il doppio contributo unificato quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, secondo l'assetto applicato dalla Corte nella decisione.
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