Cassazione Penale, Sentenza n. 11115/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi per cassazione contestavano, in sintesi: 1) vizi di motivazione della Corte d'appello (in particolare carenze nella valutazione delle chiamate in correità rese da Amato e Meot, omissione di risposta a censure difensive, motivazione non "rafforzata" nel ribaltare pronunce assolutorie); 2) errata valutazione della prova e mancata verifica dei riscontri esterni individualizzanti (eccessiva affidamento su dichiarazioni dei collaboratori non adeguatamente riscontrate); 3) inosservanza dei requisiti di specificità dell'atto di appello del Pubblico Ministero (difetto di specificità, con mero rinvio a provvedimenti cautelari); 4) vizi procedurali e di merito relativi alla qualificazione dei reati (distinzioni tra art. 74, comma 1 e comma 2 DPR 309/1990), alla sussistenza di associazione, alla rilevanza di titolarità di officina come elemento di responsabilità; 5) questioni sull'ammissione di fonti istruttorie sopravvenute in appello nel rito abbreviato (rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.); 6) censure sul trattamento sanzionatorio e sul confronto tra attenuanti e aggravanti; 7) contestazione della sussistenza di aggravanti (es. art. 73, comma 6) e della loro motivazione.
La decisione
Esito differenziato: - Dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da Riccardo Amato, Celestino Meot, Eltion Kasa, Fatmir Berisha, Selim Kasa e Denis Sanavia (le loro condanne restano definitive; condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende). - Annullamento senza rinvio della sentenza di appello nei confronti di Altin Hajri (accoglimento del ricorso per difetto di specificità dell'appello del PM in relazione alla riqualificazione in partecipazione ex art. 74, comma 2). - Per Arjan Kasa: annullamento senza rinvio in relazione al reato contestato al capo 2) per inammissibilità/specificità dell'appello del PM; annullamento con rinvio per gli altri capi (necessaria nuova valutazione sulla credibilità dei chiamanti in correità e sui riscontri esterni). - Per Urim Doci, Dorjan Disha, Doriana Castagnari e Maria Rizzi: annullamento con rinvio della sentenza impugnata e nuovo giudizio sulla base delle carenze motivazionali evidenziate (mancata individuazione di contributo concreto, difetto di motivazione rafforzata o omissione di rinnovazione istruttoria). - Per Rodeo Sinjari: annullamento limitato della ritenuta aggravante di cui all'art. 73, comma 6, DPR 309/90 e restituzione degli atti alla Corte di appello per riesame sul punto; la responsabilità penale per i reati sostanziali è dichiarata irrevocabile. - Per altri aspetti e soggetti la Corte ha disposto rinvii ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio dove ha ritenuto necessaria una più completa valutazione (in particolare sulla verifica delle chiamate in correità, sui riscontri esterni, sulla rinnovazione dibattimentale e sulla motivazione rafforzata quando viene ribaltata un'assoluzione).
Norme richiamate
art. 74, comma 1 e comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Distinzione tra la fattispecie di associazione (comma 1) e la mera partecipazione all'associazione/partecipazione (comma 2): la Corte ha ricordato l'autonomia delle figure e che l'appello del PM deve essere specifico se mira a far ricadere la qualificazione su una diversa fattispecie autonoma
art. 73, commi 1, 5, 6 e 7
Norme sulle cessioni e aggravanti: la Corte ha valutato la necessità di motivazione specifica per l'applicazione dell'aggravante del numero degli acquirenti (comma 6) e per il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7; ha indicato che l'aggravante va adeguatamente motivata e che la mera presenza in un circuito o la titolarità di un luogo non costituiscono da sole riscontro individualizzante
codice di procedura penale, art. 192
art. 192, comma 3, c.p.p.
Criteri di valutazione della chiamata in correità: la Corte ha richiamato il triplice controllo richiesto (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni individualizzanti) e l'esigenza di motivare il giudizio su tali profili
codice di procedura penale, art. 581
Specificità dell'atto di appello: la Corte ha ribadito che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata
codice di procedura penale, art. 603
art. 603, commi 2 e 3, c.p.p.
Rinnovazione dibattimentale in appello dopo rito abbreviato: la Corte conferma che la rinnovazione è ammissibile, con limiti diversi a seconda che la prova sia sopravvenuta; se sopravvenuta la valutazione deve tener conto della novità e seguire i limiti dell'art. 603
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, lett. e) c.p.p.
Motivazione ai fini del ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che la mancanza di risposta a censure decisive integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e)
codice di procedura penale, art. 125
art. 125, comma 3, c.p.p.
Obbligo di motivare la sentenza: la Corte sottolinea che non è ammissibile la semplice adesione apodittica alla motivazione di primo grado senza aprire un confronto argomentato con i motivi di gravame
codice di procedura penale, art. 624
art. 624, comma 2, c.p.p.
Irriducibilità/irrevocabilità della decisione: la Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità per certe condanne, nei limiti e modalità previsti dalla norma
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, comma 1, c.p.p.
Condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dei ricorsi: applicata ai ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Massime di principio
- L'atto di appello deve essere specifico: il PM che impugna un'assoluzione deve motivare puntualmente perché la decisione di primo grado è viziata; il mero rinvio a provvedimenti cautelari è insufficiente e può determinare l'inammissibilità dell'appello
- Valutazione della chiamata in correità: il giudice deve esaminare e motivare sui tre requisiti (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni individualizzanti); la presenza di contraddizioni o di riscontri carenti impone una motivazione dettagliata o l'inefficacia probatoria delle dichiarazioni
- Motivazione rafforzata in caso di riforma di un'assoluzione: quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria è tenuta a una motivazione "rafforzata", cioè a confutare specificamente e logicamente le argomentazioni di primo grado e a costruire un impianto argomentativo più solido
- Rinnovazione dibattimentale nel rito abbreviato: è ammessa quando emergono prove sopravvenute; il giudice d'appello deve valutare la novità e la rilevanza della prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p., evitando valutazioni meramente formali
- I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori devono essere individualizzanti: conferme generiche del fatto non sono sufficienti; i riscontri devono collegare il fatto alla persona dell'imputato
- La titolarità di un luogo (es. officina) o la mera presenza non sono di per sé riscontri individualizzanti sufficienti per attribuire ruolo apicale o responsabilità penale senza ulteriori elementi probatori
- L'aggravante del numero degli acquirenti (art. 73, comma 6) richiede motivazione puntuale: la sua esclusione o applicazione va argomentata caso per caso, in relazione al numero effettivo e al ruolo dei soggetti coinvolti
- Questioni di merito sul trattamento sanzionatorio (comparazione attenuanti/aggravanti) sono in larga parte insindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; tuttavia i criteri di adeguata motivazione devono essere rispettati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11037/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11039/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11043/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11045/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →