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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11778/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Catania (13/02/2020) per appropriazione indebita aggravata. Sosteneva che il giudice di prime cure avrebbe riservato nel dispositivo il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c. 3 c.p.p., con conseguente decorrenza del termine di impugnazione di 45 giorni (art. 585 c. 1 lett. c) c.p.p.) dal giorno del deposito della motivazione, tenendo conto della sospensione per la pandemia dal 8/3/2020 al 11/5/2020; calcolava la scadenza al 2/7/2020 e quindi riteneva tempestivo l'appello proposto il 25/6/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che nel dispositivo della sentenza del 13/2/2020 e nella motivazione (depositata in cancelleria il 15/2/2020, come attestato dal timbro) non risultava alcuna riserva del termine di 30 giorni per la motivazione. Pertanto si applicava il termine di impugnazione di 30 giorni (art. 585 c. 1 lett. b) c.p.p.), con decorrenza dal 29/2/2020 e, considerata la sospensione per Covid-19, scadenza il 1/6/2020. L'appello del 25/6/2020 era dunque tardivo. Conseguentemente la Cassazione ha respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha irrogato la somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali o illogicità della motivazione; qui il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    Regola la riserva del termine per la motivazione nel dispositivo; la Corte ha verificato l'assenza di una riserva nel dispositivo e nella motivazione effettivamente depositata.

  • art. 585, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini di impugnazione: lett. b) termine di 30 giorni quando non è riservato il termine per la motivazione, lett. c) termine di 45 giorni quando è riservato; la Corte ha applicato la lett. b) per assenza di riserva.

  • art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Fissa il punto di decorrenza del termine di impugnazione dopo il deposito della motivazione; la Corte ha precisato la data di decorrenza in base al timbro di deposito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa; applicata per fissare la somma di Euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022

    Norme citate in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto e alle disposizioni temporanee sulla sospensione dei termini processuali per la pandemia; la sospensione dal 8/3/2020 al 11/5/2020 è stata considerata nel calcolo dei termini.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un'impugnazione bisogna accertare se nel dispositivo vi sia una riserva del termine per la motivazione: in sua assenza si applica il termine ordinario di 30 giorni, mentre la riserva fa decorrere un termine piu' lungo (45 giorni) dal deposito della motivazione.
  • Il deposito della motivazione è comprovato dagli atti e dai timbri di cancelleria; la data effettiva di deposito è decisiva per il calcolo della decorrenza dei termini di impugnazione.
  • In presenza di sospensioni straordinarie dei termini (es. per pandemia) va riconosciuto il periodo di sospensione nel conteggio della scadenza, ma la sospensione non estende termini già scaduti prima dell'interruzione sospensiva.
  • La Cassazione può dichiarare un ricorso manifestamente infondato e inammissibile quando la censura non trova riscontro documentale nei provvedimenti impugnati; in tali casi può essere disposta la condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
  • Prima di proporre un'appello o un ricorso è essenziale verificare scrupolosamente il contenuto del dispositivo e delle date di deposito per evitare conseguenze economiche e sanzionatorie.

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