Cassazione Penale, Sentenza n. 38178/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per il reato di detenzione di munizioni (art. 697 c.p.) in relazione a quattro munizioni cal.16 e venticinque cal.12 rinvenute il 5.11.2019 sopra l'armadio della camera da letto dell'immobile abitato da Salvatore Pagana e frequentato dal figlio Antonino. I motivi di ricorso in Cassazione erano tre: 1) mancata sussistenza del reato per assenza degli elementi oggettivo e soggettivo, dedotta esclusione di responsabilità di Salvatore (per non abitare il casolare) e invocato ne bis in idem per Antonino (pregressa vicenda del 2011 con armi/munizioni analoghe); 2) omissione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p.; 3) estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifestà infondatezza. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancanza di specificità: la sentenza del Tribunale aveva motivato la responsabilità sul ritrovamento delle munizioni nell'immobile frequentato da entrambi e su precedenti atti (decreto prefettizio di diniego e precedente perquisizione), e non è stato dato rilievo probatorio nel ricorso per confutare ciò; inoltre non sussiste il ne bis in idem rispetto al 2011 poiché si trattava di munizioni diverse. La Corte ha puntualizzato che la struttura della contravvenzione di cui all'art.697 c.p. può anche essere compatibile con una responsabilità colposa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile perché la difesa non ha documentato la non abitualità del comportamento necessaria per la tenuità. Il terzo motivo (prescrizione) è manifestamente infondato: il reato è stato accertato il 5.11.2019 e il decreto di citazione (atto interruttivo) è del 29.9.2021, per cui la prescrizione sarebbe maturata il 4.11.2024. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La detenzione abusiva di armi o munizioni è integrata dal mero possesso materiale senza denuncia; la fattispecie è compatibile anche con colpa (responsabilità colposa) oltre che con dolo generico.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza che infligge solo l'ammenda è inappellabile, motivo per cui l'appello è stato riqualificato in ricorso per cassazione.
La particolare tenuità del fatto può escludere la punibilità, ma richiede argomentazione e prova della non abitualità del comportamento; la mera invocazione generica nel ricorso è insufficiente.
Termine ordinario di prescrizione per le contravvenzioni (4 anni) va considerato nel calcolo temporale della prescrizione.
art. 160 e art. 161, comma 2, cod. pen.
Gli atti interruttivi (es. emissione del decreto di citazione a giudizio) prolungano i termini di prescrizione; nel caso concreto l'atto interruttivo ha fatto decorrere la prescrizione al 4.11.2024.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata specificità dei motivi di cassazione determina inammissibilità quando il ricorrente non contesta le esplicitazioni del giudice impugnato con ragioni argomentate e correlate.
Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato; applicata qui con somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La semplice contestazione generica dei fatti o della motivazione del giudice di merito, senza specifiche argomentazioni probatorie e di diritto, determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- La detenzione di munizioni rinvenute nell'abitazione o in locali frequentati dall'imputato può integrare la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.; non è necessario dimostrare un dolo specifico quando la norma è compatibile anche con responsabilità colposa.
- Per invocare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p. occorre documentare la non abitualità del comportamento e fornire elementi concreti; una mera asserzione è insufficiente.
- Il ne bis in idem richiede che la precedente vicenda riguardi gli stessi fatti e gli stessi beni; il mero riferimento a una precedente perquisizione non esclude la responsabilità se gli elementi materiali (es. munizioni diverse) sono differenti.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto degli atti interruttivi: se è intervenuto un atto interruttivo prima della scadenza ordinaria, la prescrizione può essere prorogata e l'opposizione per prescrizione può risultare infondata.
- Le sentenze che infliggono solo l'ammenda sono inappellabili (art.593, comma 3 c.p.p.), pertanto l'impugnazione di tali provvedimenti deve essere correttamente proposta in Cassazione quando l'appello è escluso.
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