Cassazione Penale, Ordinanza n. 35532/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna dell'imputato per furto di prodotti asportati all'interno di un esercizio commerciale, fatto per il quale era stato arrestato. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, si chiedeva la riforma senza rinvio della sentenza impugnata sostenendo che la Corte territoriale non avesse indicato espressamente le ragioni per cui aveva ritenuto non applicabile l'art. 129 c.p.p. La doglianza, pur formalmente riferita a un vizio motivazionale, si limitava secondo la Cassazione a una mera affermazione assertiva e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva invece esaminato responsabilità, non punibilità ex art. 131-bis c.p. e trattamento sanzionatorio, comprese attenuanti e recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse un "non motivo", poiché non denunciava un vero vizio motivazionale o violazione di legge nei termini richiesti dall'art. 606 c.p.p. e, soprattutto, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La censura del ricorrente riguardava la mancata espressa valutazione della non applicabilità della causa di proscioglimento immediato; la Corte rileva però che tale doglianza non è stata sviluppata in modo idoneo a censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo non si traduce in una critica riconducibile ai vizi tipici di legittimità e non articola un reale difetto di motivazione, contraddittorietà o violazione di legge.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della particolare tenuità del fatto; tale statuizione è richiamata dalla Cassazione come parte della motivazione non efficacemente censurata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga una critica specifica e riconoscibile alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una mera affermazione assertiva o in un "non motivo".
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione di merito; la mancata contestazione della reale struttura argomentativa della sentenza comporta l'inammissibilità.
- La sola doglianza circa l'omessa indicazione espressa delle ragioni di non applicabilità dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non si dimostra che la sentenza sia realmente priva di una valutazione pertinente o che tale valutazione sia affetta da un vizio tipico di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta equa dalla Corte.
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