Cassazione Civile, Ordinanza n. 22137/2026 del 28/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratrici)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di prestazione svolti prima presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e poi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’Unità tecnica Finanza di Progetto istituita dall’art. 7 della l. n. 144/1999. In primo grado il Tribunale di Roma aveva ritenuto che, in concreto, le prestazioni fossero state rese con modalità di lavoro subordinato e aveva condannato le amministrazioni al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, liquidato in 12 mensilità ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010; aveva inoltre riconosciuto un ulteriore danno da perdita di chance per l’esclusione illegittima da una selezione del 2012 per nuovi incarichi nell’UTFP, respingendo però la domanda di risarcimento per mancata stabilizzazione. In appello, le amministrazioni contestavano sia la qualificazione subordinata dei rapporti e l’applicazione dell’art. 36, comma 5, sia la giurisdizione sulla domanda risarcitoria relativa alla selezione, sia il merito e la prova del danno. La Corte d’appello ha accolto l’appello principale e respinto quello incidentale, ritenendo che gli incarichi ex art. 7 l. 144/1999 fossero per legge temporanei e non riconducibili al pubblico impiego; le lavoratrici hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 7 l. n. 144/1999, sostenendo che, accertata la subordinazione di fatto, doveva applicarsi la tutela del lavoro subordinato a termine nullo, con risarcimento presunto del danno da precarizzazione; 2) violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la procedura selettiva riguardava incarichi di lavoro autonomo e non di pubblico impiego, quindi la domanda risarcitoria consequenziale non sarebbe spettata al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, se il rapporto è accertato come subordinato in fatto, non è irrilevante che l’incarico sia previsto dalla legge come temporaneo e formalmente nominativo: occorre comunque sussumere il rapporto nella disciplina del lavoro subordinato a termine, con applicazione delle relative tutele, incluso il risarcimento del danno se provato e, nei casi di reiterazione abusiva del termine, la presunzione di danno richiamata dalla giurisprudenza. Quanto alla seconda censura, ha confermato che la giurisdizione sulla domanda risarcitoria per l’illegittima esclusione dalla procedura selettiva spettava al giudice amministrativo, perché la controversia concerneva una procedura di selezione/assunzione di incarichi soggetta alla giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
si applica quando un rapporto di lavoro reso in violazione di norme imperative venga accertato come subordinato; la Corte esclude che la previsione legale della temporaneità dell’incarico impedisca l’operatività delle tutele del rapporto subordinato nullo, inclusa la tutela risarcitoria
serve a qualificare il rapporto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, non al nomen iuris attribuito dalle parti o dalla legge di conferimento
l’Unità tecnica Finanza di Progetto e i relativi incarichi sono configurati dalla legge come temporanei e non strutturalmente riconducibili al pubblico impiego, ma ciò non esclude che il giudice verifichi in concreto l’eventuale subordinazione di fatto
richiamato dal giudice di merito per la quantificazione del risarcimento in 12 mensilità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
la Corte conferma l’interpretazione estensiva del concetto di assunzione, con devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative a procedure selettive per il conferimento di incarichi pubblici anche quando non si tratti di assunzione di lavoratori subordinati in senso stretto
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 104/2010
la domanda risarcitoria consequenziale all’illegittima esclusione dalla procedura selettiva spetta alla giurisdizione amministrativa
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
richiamato in giurisprudenza come paradigma di conferimento di incarichi a esperti mediante lavoro autonomo, rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa sulle procedure selettive
Massime di principio
- Quando un rapporto formalmente qualificato come autonomo risulti in concreto subordinato, la qualificazione giuridica deve seguire la reale modalità di svolgimento della prestazione, con applicazione della disciplina del lavoro subordinato a termine se l’incarico è temporalmente predeterminato.
- La temporaneità prevista dalla legge per l’incarico non esclude, di per sé, l’operatività delle tutele proprie dell’impiego nullo o irregolare se il rapporto è stato di fatto reso in subordinazione.
- Nei rapporti di lavoro subordinato a termine abusivamente reiterati, il danno da precarizzazione può essere presunto secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
- Il nomen iuris usato dalle parti o dall’amministrazione non è decisivo ai fini della qualificazione del rapporto: rilevano le concrete modalità di esecuzione e l’effettivo assetto degli interessi.
- Le controversie aventi ad oggetto procedure selettive per il conferimento di incarichi pubblici o assimilati, e le domande risarcitorie consequenziali all’illegittima esclusione, appartengono alla giurisdizione amministrativa quando la posizione dell’interessato è di interesse legittimo.
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