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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22187/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di una sentenza che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore, ordinandone la reintegra e condannando il datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di indennizzo pari a 12 mensilità. Il datore di lavoro aveva corrisposto una somma inferiore a quella risultante dal titolo esecutivo, trattenendo l'importo già versato al dipendente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, calcolata al netto dei contributi previdenziali. Il lavoratore, ritenendo indebita tale compensazione/trattenuta, aveva notificato precetto per la differenza non pagata; il datore di lavoro proponeva opposizione al precetto, poi respinta dai giudici di merito. In cassazione il datore di lavoro deduceva: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 1176, 1218, 2702 c.c. e 214-215 c.p.c., sostenendo che i giudici avessero erroneamente ritenuto incontestato il pagamento dell'importo ridotto; 2) violazione degli artt. 474 e 615 c.p.c., art. 18 l. 300/1970, art. 2118 c.c. e art. 2033 c.c., censurando l'affermazione che il controcredito fosse anteriore al titolo e quindi non opponibile in sede esecutiva; 3) violazione degli artt. 1241, 1242, 1246 c.c., art. 2697 c.c., e della disciplina speciale sul licenziamento, per aver escluso la compensazione del controcredito; 4) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per omesso esame della compatibilità tra indennità di preavviso e reintegra.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il principio seguito dai giudici di merito secondo cui il credito restitutorio relativo all'indennità sostitutiva del preavviso avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnativa del licenziamento: al contrario, una volta disposta la reintegra, la pregressa corresponsione dell'indennità di preavviso diventa non più dovuta e sorge un credito restitutorio del datore di lavoro, che costituisce un fatto sopravvenuto e può essere opposto in sede esecutiva come fatto estintivo successivo. Ne consegue che la compensazione non era preclusa dalla precedente formazione del titolo giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un'erronea valutazione del fatto non contestato; la Corte non si sofferma specificamente sulla norma, perché accoglie i motivi per ragioni di diritto sostanziale e processuale sull'opponibilità del controcredito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; non costituisce il nucleo decisivo della ratio, che viene individuato nella sopravvenienza del credito restitutorio.

  • art. 1176 c.c.

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione.

  • art. 1218 c.c.

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione.

  • art. 2702 c.c.

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valenza della busta paga; non è centrale nella motivazione decisoria.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente sul tema della contestazione/disconoscimento documentale; non decisivi nella ratio.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato per contestare la portata del titolo esecutivo e l'opponibilità del controcredito successivamente sorto.

  • art. 615 c.p.c.

    la Corte conferma che in opposizione all'esecuzione sono deducibili i fatti estintivi successivi al titolo giudiziale.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    norma evocata quale base della reintegra conseguente all'illegittimità del licenziamento, nel contesto della ricostituzione del rapporto.

  • art. 2118, comma 2, c.c.

    la Corte afferma che l'indennità sostitutiva del preavviso presuppone la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la reintegra che ricostituisce il rapporto.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione alla ripetizione dell'indebito delle somme corrisposte a titolo di preavviso, una volta venuta meno la ragione del pagamento.

  • artt. 1241 c.c., 1242 c.c., 1246 c.c.

    richiamati per sostenere la compensazione del controcredito restitutorio; la Corte riconduce il tema alla possibilità di opporre fatti estintivi successivi al titolo.

  • art. 1, commi 53, 58 e 59, L. 92/2012

    richiamati nel terzo motivo quale disciplina del rito e della tutela contro il licenziamento; non sono oggetto di specifica interpretazione autonoma.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per denunciare il difetto di motivazione; motivo assorbito per l'accoglimento dei primi tre.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel quarto motivo in relazione al minimo costituzionale della motivazione; assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per i primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nel quarto motivo.

Massime di principio

  • L'indennità sostitutiva del preavviso presuppone la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è incompatibile con la reintegrazione che ricostituisce il rapporto; se il licenziamento è dichiarato illegittimo con ordine di reintegra, le somme già corrisposte a tale titolo non sono più dovute e sorga un credito restitutorio in capo al datore di lavoro.
  • Il credito restitutorio del datore di lavoro, derivante dalla sopravvenuta ricostituzione del rapporto per effetto della reintegra, integra un fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale ed è quindi opponibile in sede di opposizione all'esecuzione come fatto estintivo successivo.
  • In presenza di un titolo esecutivo giudiziale coperto da giudicato, non è preclusa la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti successivi alla formazione del titolo; al contrario, restano preclusi i fatti estintivi anteriori che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cognizione.
  • Ai fini della compensazione in sede esecutiva rileva la sopravvenienza del controcredito rispetto alla formazione del titolo, non il fatto che anche quel controcredito sia assistito da un autonomo titolo giudiziale.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie i motivi centrali di diritto e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame alla luce dei principi affermati, il motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLicenziamentoInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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