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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22184/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi previdenziali asseritamente dovuti sulla quattordicesima mensilità non corrisposta ai soci lavoratori di una cooperativa per l'anno 2006. Il tribunale aveva accolto l'opposizione; la corte d'appello, in riforma, aveva invece ritenuto dovuti i contributi sull'importo residuo quantificato dall'INPS. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 36, 38 e 45 Cost., sostenendo che la quattordicesima mensilità non rientrasse nel minimo costituzionale e non dovesse quindi concorrere all'imponibile contributivo; 2) violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989, dell'art. 6 l. n. 142 del 2001, del d.lgs. n. 423 del 2001 e degli artt. 3, 35, 38 e 45 Cost., assumendo che per le cooperative disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970 operasse un regime speciale basato sul salario convenzionale e che, in situazione di crisi e con regolamento interno riduttivo, la mancata erogazione della mensilità aggiuntiva non potesse generare un autonomo obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta e si commisura alla retribuzione dovuta secondo il parametro normativo applicabile (legge o contratto collettivo), salvo una specifica deroga legislativa. Ha ritenuto che la mancata corresponsione della quattordicesima mensilità, anche se collegata a una situazione di crisi e a un regolamento interno della cooperativa, non escluda la sua rilevanza ai fini previdenziali quando la voce retributiva rientri nel trattamento dovuto. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quale disciplina speciale fosse concretamente applicabile nel 2006 né quale decreto ministeriale imponesse di escludere la mensilità aggiuntiva dalla base imponibile. Condannata la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS; nulla sulle spese verso l'Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la quattordicesima non facesse parte del minimo costituzionale; la Corte ha chiarito che la base contributiva non coincide con il solo minimo costituzionale, ma con la retribuzione dovuta secondo legge o contratto, salvo specifica deroga normativa.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito la natura autonoma della tutela previdenziale e la sua indisponibilità, non comprimibile da fonti interne della cooperativa se non nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 45 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di tutela della cooperazione; la Corte non vi ha riconosciuto idoneità a derogare al principio del minimale contributivo.

  • art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989

    Norma posta a fondamento del criterio generale di determinazione dell'imponibile contributivo sulla retribuzione dovuta; la Corte la considera applicabile in difetto di una specifica deroga normativa.

  • art. 6 della l. n. 142 del 2001

    Il regolamento interno e le delibere di riduzione dei trattamenti economici adottati ai sensi di questa norma non incidono automaticamente sulla base contributiva previdenziale.

  • d.lgs. n. 423 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle cooperative; la Corte non lo ritiene sufficiente, nel caso concreto, a escludere la rilevanza contributiva della quattordicesima.

  • d.P.R. n. 602 del 1970

    Rappresenta il regime speciale evocato dalla ricorrente; la Corte osserva che la specialità non esonera dall'onere di indicare il parametro normativo concretamente applicabile e la sua incidenza sulla base imponibile per l'anno in contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto alla retribuzione effettivamente pagata e si determina sulla retribuzione dovuta secondo il parametro legale o contrattuale applicabile, non sul solo quanto concretamente erogato.
  • La mancata corresponsione di una voce retributiva, anche se giustificata da crisi aziendale o da un regolamento interno della cooperativa, non esclude di per sé la sua rilevanza previdenziale se quella voce appartiene al trattamento dovuto.
  • Le fonti interne della cooperativa e le riduzioni convenute nel rapporto associativo non possono comprimere la tutela previdenziale del socio lavoratore, salvo espressa previsione di legge.
  • Chi invoca un regime speciale derogatorio dell'imponibile contributivo deve indicare e dimostrare in modo specifico la disciplina concretamente applicabile nel periodo controverso e il relativo criterio alternativo di calcolo.
  • La retribuzione imponibile ai fini contributivi non coincide necessariamente con il minimo costituzionale ex art. 36 Cost., ma segue la disciplina legale o collettiva vigente, salvo deroghe normative espresse.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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