Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione di terzo revocatoria proposta contro un decreto ingiuntivo non opposto, emesso per crediti di lavoro in favore di una lavoratrice e nei confronti della società datrice di lavoro. Il terzo opponente sosteneva che il decreto fosse frutto di collusione fraudolenta tra le parti e che non fosse stata provata l'effettiva spettanza e corresponsione delle retribuzioni richieste. Nel giudizio di merito, la Corte d'appello aveva escluso la prova dell'accordo collusivo, valorizzando anche elementi documentali relativi all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 404, comma 2, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto esistente il rapporto di lavoro subordinato e non avessero accertato se le somme richieste con il monitorio fossero state davvero percepite; secondo il ricorrente, la mancata prova integrale delle dichiarazioni reddituali avrebbe impedito di riconoscere la fondatezza del credito e confermato la collusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre ribadito che, nell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., l'onere di provare l'accordo collusivo grava sull'opponente; nel caso concreto la Corte territoriale aveva già escluso che tale prova fosse stata raggiunta, valorizzando l'assenza di dimostrazione del pagamento delle retribuzioni e la tempistica dell'azione monitoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404, comma 2, c.p.c.
nell'opposizione di terzo revocatoria l'opponente deve provare la collusione fraudolenta tra le parti del giudizio pregiudizievole e il nesso con il provvedimento impugnato
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dell'accordo collusivo grava sulla parte che propone l'opposizione di terzo revocatoria
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende espressamente la regola della decisione secondo le prove offerte, non quando si contesti la mera valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla con criteri non consentiti; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale istruttorio
art. 210 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione autonoma
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non consente di contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. spetta all'opponente dimostrare l'accordo fraudolento o collusivo tra le parti del giudizio pregiudizievole e il pregiudizio arrecato ai propri diritti.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, perché il controllo di legittimità riguarda l'esatta interpretazione e applicazione della norma, non la ricostruzione del fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, disapplicazione della regola di giudizio sulle prove dedotte, oppure attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente l'insussistenza della collusione, valorizzando elementi indiziari e documentali, la censura che miri a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in cassazione.
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