Cassazione Penale, Ordinanza n. 28872/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che, accogliendo una richiesta di pena concordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un furto in abitazione in concorso e aggravato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena, revocando la sanzione accessoria e confermando nel resto la sentenza impugnata. Con l'unico motivo ha dedotto carenza o apparenza di motivazione, ex art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e che avrebbe errato nella qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di accordo delle parti, il giudice d'appello, preso atto della rinuncia ai motivi, conserva cognizione solo dei motivi non rinunciati; di conseguenza, è inammissibile in cassazione la censura che investa questioni già oggetto della rinuncia parziale. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto anche del tutto generico, perché non indicava quale sarebbe stata la corretta qualificazione giuridica del fatto né quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere rilevata ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nelle sentenze emesse su richiesta di pena concordata in appello, il giudice prende atto dell'accordo e della rinuncia ai motivi; la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
viene evocato come parametro del vizio di motivazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché incompatibile con la modalità definitoria prescelta e comunque generica.
la deduzione di una causa di non punibilità deve essere specifica; non basta un richiamo generico all'omessa verifica da parte del giudice di merito.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, 99 c.p.
qualificazione giuridica del fatto posta a base della sentenza impugnata; dal testo emerge un furto in abitazione in concorso, aggravato e con recidiva.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è resa ex art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo delle parti, il ricorso per cassazione non può investire i capi o i motivi rispetto ai quali vi sia stata rinuncia, perché tali profili passano in giudicato.
- La rinuncia parziale ai motivi di appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice d'appello e preclude successive censure in cassazione sui medesimi punti.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a dedurre in modo generico la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o un errore di qualificazione giuridica senza indicare concretamente quale causa di proscioglimento sarebbe stata trascurata o quale diversa qualificazione sarebbe corretta.
- Nei ricorsi contro sentenze ex art. 599-bis c.p.p. la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti compatibili con la struttura dell'accordo e con i motivi non rinunciati.
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