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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20097/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto in relazione alla societa' Pierrot s.r.l. (fallita il 13/04/2016). Si censurano: 1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), essendo necessaria una perizia tecnico-contabile; 2) la carenza di motivazione in ordine al nesso causale tra i fatti distrattivi e il fallimento e la mancata prova della consapevolezza del dissesto (si invoca la qualifica di mero prestanome); 3) in subordine, il riconoscimento dell'attenuante di tenuita' del danno (art. 2640 cod. civ.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la rinnovazione dell'istruttoria in appello e' istituto eccezionale e il ricorrente non ha dimostrato l'oggettiva necessita' della probatio supplementare né lacune decisive nella motivazione; 2) il motivo sulla mancanza di nesso causale e sulla presunta inconsapevolezza del dissesto e' manifestamente infondato: per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' richiesto un nesso causale tra distrazione e fallimento, né la specifica conoscenza del dissesto; i giudici di merito hanno ritenuto provato che l'imputato abbia contribuito consapevolmente ad aggravare il dissesto e hanno escluso la mera qualifica di prestanome; 3) l'attenuante invocata (art. 2640 cod. civ.) non e' applicabile ai reati fallimentari; al piu' rileva l'attenuante speciale di cui all'art. 219 legge fallimentare ma la richiesta e' generica e confusa. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita' del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale; puo' disporla il giudice d'appello se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; in Cassazione la mancata rinnovazione e' censurabile solo se e' dimostrata l'oggettiva necessita' dell'incombente istruttorio e la presenza di lacune decisive nella motivazione.

  • art. 2482-bis cod. civ.

    Norma societaria che impone obblighi dell'organo amministrativo in caso di perdita del capitale sociale; la mancata adozione dei provvedimenti prescritti puo' essere rilevante ai fini della responsabilita' penale per aggravamento del dissesto.

  • art. 2482-ter cod. civ.

    Norma societaria complementare ad art. 2482-bis concernente gli adempimenti dell'amministrazione in caso di squilibrio patrimoniale; la violazione e' considerata nella valutazione dell'aggravamento del dissesto.

  • art. 2640 cod. civ.

    Prevede la diminuzione di pena per fatti che hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita'; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile ai reati di bancarotta.

  • art. 219 legge fallimentare

    Prevede un'attenuante specifica per i reati fallimentari quando il danno patrimoniale e' di speciale tenuita'; la Corte osserva che, se invocata, la richiesta deve essere specifica e non generica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; qui applicata con determinazione della sanzione in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' una misura eccezionale: chi la chiede deve dimostrare l'oggettiva necessita' e che senza quella integrazione probatoria la sentenza impugnata presenterebbe lacune decisive.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' necessario dimostrare un nesso causale diretto tra singole distrazioni e il fallimento; e' sufficiente che l'autore abbia depauperato il patrimonio sociale destinandolo a impieghi estranei all'attivita' d'impresa.
  • A fini soggettivi, non e' richiesta la specifica conoscenza del dissesto: basta la consapevole volonta' di sottrarre risorse al patrimonio sociale e compiere atti idonei a recare danno ai creditori.
  • La qualifica di 'prestanome' non esclude automaticamente responsabilita' penale: se dalle condotte risulta un ruolo operativo e decisionale, la responsabilita' permane.
  • Le attenuanti invocate devono essere specificamente dedotte e documentate; l'invocazione generica di norme (es. art. 2640 cod. civ.) non e' sufficiente, soprattutto quando la loro applicabilita' e' incompatibile con il tipo di reato contestato.
  • Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile puo' comportare conseguenze economiche significative, incluse spese processuali e sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento.

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