Cassazione Penale, Sentenza n. 20097/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto in relazione alla societa' Pierrot s.r.l. (fallita il 13/04/2016). Si censurano: 1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), essendo necessaria una perizia tecnico-contabile; 2) la carenza di motivazione in ordine al nesso causale tra i fatti distrattivi e il fallimento e la mancata prova della consapevolezza del dissesto (si invoca la qualifica di mero prestanome); 3) in subordine, il riconoscimento dell'attenuante di tenuita' del danno (art. 2640 cod. civ.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la rinnovazione dell'istruttoria in appello e' istituto eccezionale e il ricorrente non ha dimostrato l'oggettiva necessita' della probatio supplementare né lacune decisive nella motivazione; 2) il motivo sulla mancanza di nesso causale e sulla presunta inconsapevolezza del dissesto e' manifestamente infondato: per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' richiesto un nesso causale tra distrazione e fallimento, né la specifica conoscenza del dissesto; i giudici di merito hanno ritenuto provato che l'imputato abbia contribuito consapevolmente ad aggravare il dissesto e hanno escluso la mera qualifica di prestanome; 3) l'attenuante invocata (art. 2640 cod. civ.) non e' applicabile ai reati fallimentari; al piu' rileva l'attenuante speciale di cui all'art. 219 legge fallimentare ma la richiesta e' generica e confusa. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita' del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale; puo' disporla il giudice d'appello se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; in Cassazione la mancata rinnovazione e' censurabile solo se e' dimostrata l'oggettiva necessita' dell'incombente istruttorio e la presenza di lacune decisive nella motivazione.
Norma societaria che impone obblighi dell'organo amministrativo in caso di perdita del capitale sociale; la mancata adozione dei provvedimenti prescritti puo' essere rilevante ai fini della responsabilita' penale per aggravamento del dissesto.
Norma societaria complementare ad art. 2482-bis concernente gli adempimenti dell'amministrazione in caso di squilibrio patrimoniale; la violazione e' considerata nella valutazione dell'aggravamento del dissesto.
Prevede la diminuzione di pena per fatti che hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita'; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile ai reati di bancarotta.
Prevede un'attenuante specifica per i reati fallimentari quando il danno patrimoniale e' di speciale tenuita'; la Corte osserva che, se invocata, la richiesta deve essere specifica e non generica.
Stabilisce la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; qui applicata con determinazione della sanzione in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' una misura eccezionale: chi la chiede deve dimostrare l'oggettiva necessita' e che senza quella integrazione probatoria la sentenza impugnata presenterebbe lacune decisive.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' necessario dimostrare un nesso causale diretto tra singole distrazioni e il fallimento; e' sufficiente che l'autore abbia depauperato il patrimonio sociale destinandolo a impieghi estranei all'attivita' d'impresa.
- A fini soggettivi, non e' richiesta la specifica conoscenza del dissesto: basta la consapevole volonta' di sottrarre risorse al patrimonio sociale e compiere atti idonei a recare danno ai creditori.
- La qualifica di 'prestanome' non esclude automaticamente responsabilita' penale: se dalle condotte risulta un ruolo operativo e decisionale, la responsabilita' permane.
- Le attenuanti invocate devono essere specificamente dedotte e documentate; l'invocazione generica di norme (es. art. 2640 cod. civ.) non e' sufficiente, soprattutto quando la loro applicabilita' e' incompatibile con il tipo di reato contestato.
- Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile puo' comportare conseguenze economiche significative, incluse spese processuali e sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →