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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40492/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per il reato ascritto (artt. 56, 610 c.p.), articolando tre mezzi: 1) vizio di legge e di motivazione sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 610 c.p.; 2) vizio di legge e di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) vizio di legge e di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che, in data 31 ottobre 2025, è intervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dal difensore dell'imputato, con conseguente estinzione del reato perseguibile a querela. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela; ha ritenuto superflua l'esame dei rimanenti motivi di ricorso. Ha inoltre posto a carico dell'imputato le spese processuali; nulla è disposto sulle spese della parte civile in assenza di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al fatto-reato contestato (violenza sessuale); il ricorso deduceva carenze motivazionali sulla sua sussistenza, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito per effetto dell'estinzione del reato.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'evento e all'eventuale tentativo (art. 56) contestato congiuntamente all'art. 610; citato nell'imputazione ma non valutato in quanto sopravvenuta l'estinzione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità (es. ravvedimento o altre ipotesi analoghe) che il ricorrente pretendeva fosse riconosciuta; la Corte non ha deciso sul punto perché la remissione di querela ha estinto il reato.

  • art. 129, secondo comma, c.p.p.; art. 609, secondo comma, c.p.p.

    Riferimenti procedurali su eventuali cause di proscioglimento; la Corte ha accertato l'assenza di tali cause e, trovando il reato estinto per remissione di querela, ha annullato senza rinvio.

  • Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681

    Principio di legittimità secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.

  • Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019 (Crupi)

    Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138

    Conferma che la remissione di querela in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e estendendosi ai correi che non l'abbiano rifiutata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

  • Sez. 2, n. 34884 del 09/07/2008 (Baleani)

    Sez. 2, n. 34884 del 09/07/2008, Baleani, Rv. 241816

    Giurisprudenza richiamata in materia di spese di parte civile: la liquidazione delle spese di parte civile presuppone la soccombenza; in assenza di soccombenza non si dispone sulla liquidazione.

Massime di principio

  • La remissione di querela valida e accettata dalla parte destinataria, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato perseguibile a querela e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali questioni di ammissibilità del ricorso e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela, il giudice di cassazione può astenersi dall'esaminare i motivi di merito previamente proposti; ciò rende superfluo il disamina dei vizi dedotti in primo e secondo grado.
  • La remissione di querela può travolgere anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti (salvo effetti particolari), mentre la decisione sulla liquidazione delle spese di parte civile richiede la verifica della soccombenza.
  • Perché la remissione produca effetti in cassazione è importante che sia formale (ritualmente dichiarata) e che l'accettazione sia documentata; la tempestività del ricorso e la regolarità formale degli atti sono condizioni rilevanti.
  • La remissione di querela, quando operante, si applica ai correi che non ne abbiano espressamente rifiutato gli effetti.

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